quiproquo

Membro Senior
Proprietario Casa
Si intende la richiesta del Tribunale, no? I canoni relativi al periodo che segue la data di riconoscimento della morosità da parte del Tribunale non sono soggetti a tassazione, in particolare quelli su cui si sono pagate le imposte perché anteriori alla data della richiesta fanno maturare un credito pari alle imposte stesse.
@Per i negozi non è così...il credito lo recuperi solo per gli alloggi...
ne abbiamo parlato tante volte...ed è una delle tante storture su cui
nessuno mi ha saputo spiegare la ratio di questa iniqua differenza,
pur avendone io indicato una concreta ipotesi. Tutti zitti. qpq.
 

key

Membro Assiduo
Professionista
Allora la sentenza di sfratto la fai.
Ma se nel contratto e'menzionata la predetta clausola non anticioi IRPEF sul Non percepito.
Lo scrive la circolare o Agenzia delle Entrate 21 del Maggio 2014,che si esprime chiaranente su questo punto.
Per gli appartanenti paghi IRPEF solo sul percepito.
Per il non abitativo anche,se ti avvali nel contratto del 1456.
Ma la sentenza di sfratto va fatta,e pure i 67 E di risoluzionr contratto,a meno che non sia sfratti per finita locazione.
 

quiproquo

Membro Senior
Proprietario Casa
Come fai a dimostrare che non li hai percepiti? La vedo dura!
@Dichiarazione in atto pubblico dovrebbe essere più che sufficiente
ma siccome lo Stato-Legislatore-Fisco ci considera tutti malfattori ed evasori in pectore, quella non basta...vi è poi sempre nella testa della triade il risvolto del privilegio ai professionisti, nel caso gli avvocati...Vedete cari amici di Propit, se non ci fosse l'obbligo dell'assitenza legale nel CIVILE, le leggi sarebbero licenziate in modo meno asfissiante e coercitivo. E l'avvocato comunque non sparirebbe per tanti motivi che ho già illustrato più volte. QPQ.[DOUBLEPOST=1406961376,1406961271][/DOUBLEPOST]
Allora la sentenza di sfratto la fai.
Ma se nel contratto e'menzionata la predetta clausola non anticioi IRPEF sul Non percepito.
Lo scrive la circolare o Agenzia delle Entrate 21 del Maggio 2014,che si esprime chiaranente su questo punto.
Per gli appartanenti paghi IRPEF solo sul percepito.
Per il non abitativo anche,se ti avvali nel contratto del 1456.
Ma la sentenza di sfratto va fatta,e pure i 67 E di risoluzionr contratto,a meno che non sia sfratti per finita locazione.
@key. Per favore ci spieghi meglio cosa sia "1456"??? O è stato un refuso??? Grazie.QPQ.
 

key

Membro Assiduo
Professionista
Sentenza 362 Corte Costituzionale anno 2000,l'art.1456 è clausola risolutiva del contratto.
Circolare Agenzia delle Entrate 11E 21 Maggio 2014 ,contratti ad uso non abitativo.
 

sasisilu

Membro Attivo
Proprietario Casa
Ringrazio tutti per le risposte, ma le trovo un po' contrastanti:).....
Chiederò all'Agenzia delle Entrate e al mio commercialista e vi farò sapere la risposta
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
Ma se nel contratto e'menzionata la predetta clausola non anticioi IRPEF sul Non percepito.
Per le sole locazioni di immobili a uso abitativo, l'art. 8, comma 5 della legge n. 431/98, introducendo due nuovi periodi all’attuale art. 26 del TUIR, ha stabilito che i relativi canoni, se non percepiti, non concorrono alla formazione del reddito complessivo del locatore dal momento della conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore. Conseguentemente, detti canoni non devono essere riportati nella relativa dichiarazione dei redditi se, entro il termine di presentazione della stessa, si è concluso il procedimento di convalida di sfratto per morosità e, nel caso in cui il giudice confermi la morosità del locatario anche per i periodi precedenti il provvedimento giurisdizionale, al locatore è riconosciuto un credito d’imposta di ammontare pari alle imposte versate sui canoni venuti a scadenza e non percepiti.
Per il non abitativo anche,se ti avvali nel contratto del 1456.
Per le locazioni di immobili non abitativi il legislatore tributario non ha previsto una disposizione analoga. Ne consegue che:
- il relativo canone, ancorché non percepito, va comunque dichiarato, nella misura in cui risulta dal contratto di locazione, fino a quando non intervenga una causa di risoluzione del contratto medesimo;
- le imposte assolte sui canoni dichiarati e non riscossi non potranno essere recuperate.

Tutto quanto sopra, vale indipendentemente dal "1456".
 

sasisilu

Membro Attivo
Proprietario Casa
Grazie Nemesis. Non ho ancora contattato ne' il commercialista ne' l'Agenzia delle Entrate, ma penso che la tua risposta sia quella esatta, anche perche' la piu' sfavorevole e quindi nella logica dell'Agenzia delle Entrate :disappunto::disappunto::disappunto::disappunto: Deduco,inoltre, che non mi sia sufficente il verbale di rilascio, ma debba aspettare la sentenza di risoluzione del contratto prima di poter pagare i benedetti 67 euro. Comunque ho intenzione di proseguire legalmente per il recupero delle morosita' dato che l'affittuario ha ricevuto in eredita' un appartamento.
 

Lizzie

Membro Attivo
Proprietario Casa
Per le locazioni di immobili non abitativi il legislatore tributario non ha previsto una disposizione analoga. Ne consegue che:
- il relativo canone, ancorché non percepito, va comunque dichiarato, nella misura in cui risulta dal contratto di locazione, fino a quando non intervenga una causa di risoluzione del contratto medesimo;
- le imposte assolte sui canoni dichiarati e non riscossi non potranno essere recuperate.
Tutto quanto sopra, vale indipendentemente dal "1456".

Non sapevo questa cosa, però mi ricordo che quando il giudice ha convalidato lo sfratto per morosità sono andata all'Agenzia delle Entrate e ho disdetto il contratto di locazione. Lo avevo chiesto anche al mio avvocato che mi confermò la cosa.
Quindi non ho pagato tasse da quel momento in poi.
 

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