Trust è un tipico istituto di derivazione anglosassone ( Paesi di Common Law ) che non trova corrispondenza nelle varie tipologie contrattuali e giuridiche previste dal ns. codice civile . Con la sottoscrizione dell AjA del 1 luglio 1985 da parte dell' Italia , comunque l'istituto è stato riconosciuto ed è cosi' divenuto legittimo anche nel ns. Paese . Esso si sta sempre piu' sviluppando man mano che l'opinione pubblica ne assume conoscenza , Cominciamo a parlarne.
In fatto: un soggetto (denominato settlor) trasferisce un bene (es. uno o piu' immobili e ) ad un altro soggetto (il c.d. trustee) affinchè ne disponga conformemente ad istruzioni variamente determinate nell'interesse di un (eventualmente) ulteriore soggetto beneficiario (beneficiary).
Premesso che esistono diversi titpi di trust in funzione degli obbiettivi che con esso ci si propone , è possibile sostenere che in ogni caso il trustee si identifica nel titolare di una situazione giuridica peculiarmente complessa. Da un lato egli ha i poteri di amministrazione ed anche di disposizione dei beni, dall'altro egli è obbligato ad amministrare e disporre di essi conformemente alle istruzioni del settlor e nell'interesse del beneficiario . .
I beni trasferiti al trust non vengono assegnati in forza dell'atto traslativo ad un ente dotato di una propria soggettività distinta rispetto a quella del trustee.
Elementi qualificanti dell'istituto (trust) sono:
a) i beni in trust non possono essere aggrediti dai creditori del trustee al quale pure sono formalmente intestati. L' istituto comunque di maggiore efficacia e tutela è genericamente riconducibile ad altre ipotesi di patrimonio separato (beneficio di inventario, fondo patrimoniale, etc.);
b) il trustee ha ogni potere di amministrazione dei beni in trust, ma è gravato anche di un parallelo obbligo di gestirli in vista del raggiungimento delle finalità che gli sono state consegnate dal settlor ed in base alle indicazioni ed alle regole date da quest'ultimo;
c) il settlor può riservarsi determinati poteri o diritti, correlativamente limitando i poteri del trustee, fino al punto da addirittura poter indirizzare i benefici della gestione ed il risultato utile della stessa a sè medesimo (nel qual caso settlor e beneficiary verranno a coincidere).
fonte avv. minussi d.( sintesi dell'articolo a cura dello scrivente )
In fatto: un soggetto (denominato settlor) trasferisce un bene (es. uno o piu' immobili e ) ad un altro soggetto (il c.d. trustee) affinchè ne disponga conformemente ad istruzioni variamente determinate nell'interesse di un (eventualmente) ulteriore soggetto beneficiario (beneficiary).
Premesso che esistono diversi titpi di trust in funzione degli obbiettivi che con esso ci si propone , è possibile sostenere che in ogni caso il trustee si identifica nel titolare di una situazione giuridica peculiarmente complessa. Da un lato egli ha i poteri di amministrazione ed anche di disposizione dei beni, dall'altro egli è obbligato ad amministrare e disporre di essi conformemente alle istruzioni del settlor e nell'interesse del beneficiario . .
I beni trasferiti al trust non vengono assegnati in forza dell'atto traslativo ad un ente dotato di una propria soggettività distinta rispetto a quella del trustee.
Elementi qualificanti dell'istituto (trust) sono:
a) i beni in trust non possono essere aggrediti dai creditori del trustee al quale pure sono formalmente intestati. L' istituto comunque di maggiore efficacia e tutela è genericamente riconducibile ad altre ipotesi di patrimonio separato (beneficio di inventario, fondo patrimoniale, etc.);
b) il trustee ha ogni potere di amministrazione dei beni in trust, ma è gravato anche di un parallelo obbligo di gestirli in vista del raggiungimento delle finalità che gli sono state consegnate dal settlor ed in base alle indicazioni ed alle regole date da quest'ultimo;
c) il settlor può riservarsi determinati poteri o diritti, correlativamente limitando i poteri del trustee, fino al punto da addirittura poter indirizzare i benefici della gestione ed il risultato utile della stessa a sè medesimo (nel qual caso settlor e beneficiary verranno a coincidere).
fonte avv. minussi d.( sintesi dell'articolo a cura dello scrivente )