Ennio Alessandro Rossi

Membro dello Staff
Professionista
Trust è un tipico istituto di derivazione anglosassone ( Paesi di Common Law ) che non trova corrispondenza nelle varie tipologie contrattuali e giuridiche previste dal ns. codice civile . Con la sottoscrizione dell AjA del 1 luglio 1985 da parte dell' Italia , comunque l'istituto è stato riconosciuto ed è cosi' divenuto legittimo anche nel ns. Paese . Esso si sta sempre piu' sviluppando man mano che l'opinione pubblica ne assume conoscenza , Cominciamo a parlarne.

In fatto: un soggetto (denominato settlor) trasferisce un bene (es. uno o piu' immobili e ) ad un altro soggetto (il c.d. trustee) affinchè ne disponga conformemente ad istruzioni variamente determinate nell'interesse di un (eventualmente) ulteriore soggetto beneficiario (beneficiary).

Premesso che esistono diversi titpi di trust in funzione degli obbiettivi che con esso ci si propone , è possibile sostenere che in ogni caso il trustee si identifica nel titolare di una situazione giuridica peculiarmente complessa. Da un lato egli ha i poteri di amministrazione ed anche di disposizione dei beni, dall'altro egli è obbligato ad amministrare e disporre di essi conformemente alle istruzioni del settlor e nell'interesse del beneficiario . .

I beni trasferiti al trust non vengono assegnati in forza dell'atto traslativo ad un ente dotato di una propria soggettività distinta rispetto a quella del trustee.

Elementi qualificanti dell'istituto (trust) sono:

a) i beni in trust non possono essere aggrediti dai creditori del trustee al quale pure sono formalmente intestati. L' istituto comunque di maggiore efficacia e tutela è genericamente riconducibile ad altre ipotesi di patrimonio separato (beneficio di inventario, fondo patrimoniale, etc.);

b) il trustee ha ogni potere di amministrazione dei beni in trust, ma è gravato anche di un parallelo obbligo di gestirli in vista del raggiungimento delle finalità che gli sono state consegnate dal settlor ed in base alle indicazioni ed alle regole date da quest'ultimo;

c) il settlor può riservarsi determinati poteri o diritti, correlativamente limitando i poteri del trustee, fino al punto da addirittura poter indirizzare i benefici della gestione ed il risultato utile della stessa a sè medesimo (nel qual caso settlor e beneficiary verranno a coincidere).

fonte avv. minussi d.( sintesi dell'articolo a cura dello scrivente )
 

arciera

Membro Senior
Proprietario Casa
Il trust quindi non e' aggredibile tranne nel caso che i beni che lo compongono non erano già stati pignorati o dati in garanzia? Insomma dovevano già prima essere stati aggrediti dopo non più?
 

StLegaleDeValeriRoma

Membro Assiduo
Professionista
il trust, le cui caratteristiche giuridiche sono state solo riassunte, è un ottimo strumento di tutela nel caso di patrimonio familiare, e non solo, ma ovviamente occorre giovarsi di professionisti, avvocato e commercialista, che sappiano esaminare la situazione particolare comprese le criticità e congegnarlo a dovere.;)
 

arciera

Membro Senior
Proprietario Casa
Questo era fuori discussione. Il vostro patrimonio di sapere deve essere per forza considerato. Tale e quale alla figura dell'ingegnere. Anche se poi qualche ponte cade sempre. :risata: (la risata era per la battuta, il ponte è una cosa seria, come il congegno giuridico che potete approntare)
 

happysmileone

Membro Assiduo
Proprietario Casa
interessante. Potete fare qualche esempio applicativo relativamente la proprieta' immobiliare nei riguardi non solo della protezione del patrimonio ma anche ai fini fiscali per il pagamento di tasse e contributi?
 

Ennio Alessandro Rossi

Membro dello Staff
Professionista
il trust va istituito chiaramente in periodi tranquilli ; vale la solita regola: ogni istituto protettivo messo in atto in momenti sospetti ( quando si hanno i creditori sul collo ) è passibile di revocatoria ; pertanto và pianificato ed istituito in periodo " al di sopra di ogni sospetto"
Inoltre è demolibile quando è preordinato a finalità evasive. Per quanto riguarda gli immobili occorre tenere conto che per le imposte gravanti sugli stessi esiste pur sempre il credito privilegiato speciale a favore dello Stato che consente di colpire il bene e non il soggetto . In soldoni se non pago IMU e altre imposte gravanti sull'immobile lo Stato potrà iscrivere ipoteca giudiziale a garanzia del suo credito
 

griz

Membro Storico
Professionista
una cosa simile si realizza conferendo i beni in fondi immobiliari, in particolare oggi è interessente operare con fondi Lussemburghesi
 

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