Gatta
Membro Attivo
E' una questione che fa sempre dibattere e i liquidatori sinistri si ostinano a non riconoscere il danno da "fermo" dell'autovettura a seguito di sinistro stradale.
Ora una recente sentenza della Cassazione : Cassazione civile, sez. III, 27 gennaio 2010, n. 1688.
Sinistro stradale: vanno risarciti sia l’IVA sui costi di riparazione che il danno da “fermo tecnico” del veicolo danneggiato, ha riconfermato il precedente orientamento.
In sostanza il danneggiato ha anche diritto a questa voce,diciamo così,sussidiaria, del mancato utilizzo del mezzo nel periodo di tempo strettamente necessario alle riparazioni (donde la dizione "tecnico").
E il danno de quo può venir liquidato anche in assenza di prova specifica e,quindi,in via equiitativa ex 1226cc.
La ratio deriva dal fatto che l'auto - anche se non usata - è comunque fonte di spese per il proprietario quali l'assicurazione,il bollo etcetera.
Insomma il danno è "in re ipsa". Per quanto concerne l'IVA essa è dovuta;laddove invece il danneggiato (es.libero professionista) possa scaricarsela (compensazione tramite dichiarazione IVA),non va riconosciuta.
Ho ritenuto segnalare questa sentenza recente perchè le Compagnie "perseverano" nel loro atteggiamento negatorio poco corretto.
Pertanto,carti utenti di propit, fate valere i vostri diritti.
Gatta
Ora una recente sentenza della Cassazione : Cassazione civile, sez. III, 27 gennaio 2010, n. 1688.
Sinistro stradale: vanno risarciti sia l’IVA sui costi di riparazione che il danno da “fermo tecnico” del veicolo danneggiato, ha riconfermato il precedente orientamento.
In sostanza il danneggiato ha anche diritto a questa voce,diciamo così,sussidiaria, del mancato utilizzo del mezzo nel periodo di tempo strettamente necessario alle riparazioni (donde la dizione "tecnico").
E il danno de quo può venir liquidato anche in assenza di prova specifica e,quindi,in via equiitativa ex 1226cc.
La ratio deriva dal fatto che l'auto - anche se non usata - è comunque fonte di spese per il proprietario quali l'assicurazione,il bollo etcetera.
Insomma il danno è "in re ipsa". Per quanto concerne l'IVA essa è dovuta;laddove invece il danneggiato (es.libero professionista) possa scaricarsela (compensazione tramite dichiarazione IVA),non va riconosciuta.
Ho ritenuto segnalare questa sentenza recente perchè le Compagnie "perseverano" nel loro atteggiamento negatorio poco corretto.
Pertanto,carti utenti di propit, fate valere i vostri diritti.
Gatta