Decalogo del proprietario di casa che affitta
1 Consegnare le chiavi della casa all'inquilino solo dopo la stipula per iscritto del contratto.
2 Non accettare proposte di non registrare il contratto o di far figurare in contratto un canone inferiore al reale (particolarmente negli usi commerciali, industriali e artigianali, nei quali l'inquilino vuole evitare il confronto, spesso risibile, fra canone che paga e reddito che denuncia).
3 Non accettare proposte di contratti (quali foresterie fittizie e asseriti usi transitori) surrettiziamente riconducibili alla durata di otto anni prevista dalla legge.
4 Vietare la sublocazione a canone superiore a quello pagato dall'inquilino al locatore.
5 Pretendere una fideiussione bancaria o assicurativa per il pagamento del canone e i danni o, quantomeno, il deposito cauzionale.
6 Convenire l'accettazione della "Tabella per la ripartizione degli oneri accessori" concordata tra Confedilizia, in rappresentanza dei proprietari di casa, e Sunia- Sicet- Uniat, in rappresentanza degli inquilini (registrata in Roma il 26 febbraio 1999 al n. C/07288 Registro atti privati) e del "Regolamento generale per gli inquilini" predisposto dalla Confedilizia e depositato presso ogni sede locale dell'Organizzazione.
7 Non accettare la proposta di intestare al proprietario le utenze (gas, luce, acqua ecc.).
8 Informarsi con esattezza sugli immobili i cui contratti di locazione possono essere stipulati secondo le sole norme del Codice civile.
9 Farsi dare precise referenze, specie in ordine ai pregressi rapporti di locazione, e verificare la solvibilità dell'inquilino.
10 Farsi assistere dalla rappresentanza locale della Confedilizia (presente in ogni capoluogo di provincia e anche nei maggiori centri).
Da : http://www.confedilizia.it/decalogo.htm
1 Consegnare le chiavi della casa all'inquilino solo dopo la stipula per iscritto del contratto.
2 Non accettare proposte di non registrare il contratto o di far figurare in contratto un canone inferiore al reale (particolarmente negli usi commerciali, industriali e artigianali, nei quali l'inquilino vuole evitare il confronto, spesso risibile, fra canone che paga e reddito che denuncia).
3 Non accettare proposte di contratti (quali foresterie fittizie e asseriti usi transitori) surrettiziamente riconducibili alla durata di otto anni prevista dalla legge.
4 Vietare la sublocazione a canone superiore a quello pagato dall'inquilino al locatore.
5 Pretendere una fideiussione bancaria o assicurativa per il pagamento del canone e i danni o, quantomeno, il deposito cauzionale.
6 Convenire l'accettazione della "Tabella per la ripartizione degli oneri accessori" concordata tra Confedilizia, in rappresentanza dei proprietari di casa, e Sunia- Sicet- Uniat, in rappresentanza degli inquilini (registrata in Roma il 26 febbraio 1999 al n. C/07288 Registro atti privati) e del "Regolamento generale per gli inquilini" predisposto dalla Confedilizia e depositato presso ogni sede locale dell'Organizzazione.
7 Non accettare la proposta di intestare al proprietario le utenze (gas, luce, acqua ecc.).
8 Informarsi con esattezza sugli immobili i cui contratti di locazione possono essere stipulati secondo le sole norme del Codice civile.
9 Farsi dare precise referenze, specie in ordine ai pregressi rapporti di locazione, e verificare la solvibilità dell'inquilino.
10 Farsi assistere dalla rappresentanza locale della Confedilizia (presente in ogni capoluogo di provincia e anche nei maggiori centri).
Da : http://www.confedilizia.it/decalogo.htm