E' il caso di un soggetto che vende la prima casa passati i 5 anni e che lascia decorrere inutilmente un anno per il riacquisto.
Seppure potrà comperare (ovviamente se ha gli stessi requisiti del primo acquisto) di nuovo con le agevolazioni prima casa, non potrà piu' vantare il credito di imposta.
Seguono i riferimenti normativi.
Come indicato dalla Risoluzione 66/E del 3 maggio 2004, Il comma 4 della nota II - bis all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al Testo unico dell'imposta di registro, approvato con DPR 131/1986, prevede la decadenza dal beneficio c. d. "prima casa" e il conseguente recupero delle maggiori imposte e relative sanzioni (30 per cento) nel caso in cui l'abitazione acquistata in regime di favore viene trasferita, a titolo oneroso o gratuito, entro cinque anni dalla data dell'acquisto. Ai sensi del medesimo comma 4, la decadenza non si verifica "... nel caso in cui il contribuente, entro un anno dall'alienazione (effettuata prima del decorso del quinquennio) dell'immobile acquistato con i benefici di cui al presente articolo, proceda all'acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale" . In tale ultimo caso, ai sensi dell' art. 7 comma 1 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, al contribuente è inoltre attribuito "un credito d'imposta fino a concorrenza dell'imposta di registro o dell'imposta sul valore aggiunto corrisposta in relazione al precedente acquisto agevolato". Condizione essenziale per non incorrere nella decadenza di cui al comma 4 e per beneficiare al contempo del credito d'imposta di cui al citato articolo 7 è quindi che, entro l'anno dalla precedente vendita, si proceda alla stipulazione di un atto con effetti reali (quale il contratto di compravendita), per effetto del quale si acquisti la proprietà di un nuovo immobile.
Art. 7.(soprarichiamato)
(Disposizioni in materia di imposta di registro e altre disposizioni fiscali)
1. Ai contribuenti che provvedono ad acquisire, a qualsiasi titolo, entro un anno dall'alienazione dell'immobile per il quale si è fruito dell'aliquota agevolata prevista ai fini dell'imposta di registro e dell'imposta sul valore aggiunto per la prima casa, un'altra casa di abitazione non di lusso, in presenza delle condizioni di cui alla nota II-bis all'articolo 1 della tariffa, parte I, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è attribuito un credito d'imposta fino a concorrenza dell'imposta di registro o dell'imposta sul valore aggiunto corrisposta in relazione al precedente acquisto agevolato. L'ammontare del credito non può essere superiore, in ogni caso, all'imposta di registro o all'imposta sul valore aggiunto dovuta per l'acquisto agevolato della nuova casa di abitazione non di lusso. L'agevolazione si applica a tutti gli acquisti intervenuti successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, indipendentemente dalla data del primo acquisto.
omissis
Seppure potrà comperare (ovviamente se ha gli stessi requisiti del primo acquisto) di nuovo con le agevolazioni prima casa, non potrà piu' vantare il credito di imposta.
Seguono i riferimenti normativi.
Come indicato dalla Risoluzione 66/E del 3 maggio 2004, Il comma 4 della nota II - bis all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al Testo unico dell'imposta di registro, approvato con DPR 131/1986, prevede la decadenza dal beneficio c. d. "prima casa" e il conseguente recupero delle maggiori imposte e relative sanzioni (30 per cento) nel caso in cui l'abitazione acquistata in regime di favore viene trasferita, a titolo oneroso o gratuito, entro cinque anni dalla data dell'acquisto. Ai sensi del medesimo comma 4, la decadenza non si verifica "... nel caso in cui il contribuente, entro un anno dall'alienazione (effettuata prima del decorso del quinquennio) dell'immobile acquistato con i benefici di cui al presente articolo, proceda all'acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale" . In tale ultimo caso, ai sensi dell' art. 7 comma 1 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, al contribuente è inoltre attribuito "un credito d'imposta fino a concorrenza dell'imposta di registro o dell'imposta sul valore aggiunto corrisposta in relazione al precedente acquisto agevolato". Condizione essenziale per non incorrere nella decadenza di cui al comma 4 e per beneficiare al contempo del credito d'imposta di cui al citato articolo 7 è quindi che, entro l'anno dalla precedente vendita, si proceda alla stipulazione di un atto con effetti reali (quale il contratto di compravendita), per effetto del quale si acquisti la proprietà di un nuovo immobile.
Art. 7.(soprarichiamato)
(Disposizioni in materia di imposta di registro e altre disposizioni fiscali)
1. Ai contribuenti che provvedono ad acquisire, a qualsiasi titolo, entro un anno dall'alienazione dell'immobile per il quale si è fruito dell'aliquota agevolata prevista ai fini dell'imposta di registro e dell'imposta sul valore aggiunto per la prima casa, un'altra casa di abitazione non di lusso, in presenza delle condizioni di cui alla nota II-bis all'articolo 1 della tariffa, parte I, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è attribuito un credito d'imposta fino a concorrenza dell'imposta di registro o dell'imposta sul valore aggiunto corrisposta in relazione al precedente acquisto agevolato. L'ammontare del credito non può essere superiore, in ogni caso, all'imposta di registro o all'imposta sul valore aggiunto dovuta per l'acquisto agevolato della nuova casa di abitazione non di lusso. L'agevolazione si applica a tutti gli acquisti intervenuti successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, indipendentemente dalla data del primo acquisto.
omissis