Il costruttore insieme con l’amministratore nominato di lui per 4 anni(e per tanti altri molti anni,chi può sapere ,in quanto la legge e derogabile e non e molto chiara e favorisce quasi sempre i truffatori secondo il mio parere) hanno fatto l’assemblea per presentare il consuntivo,rendiconto e prossimo preventivo in nascosto e molto in ritardo,dopo 308 giorni,
Guarda che per quanto riguarda la parte della tua frase evidenziata in grassetto la "Legge sul condominio" ( Legge 293/2012) a proposito dell' amministratore dice che stabilisce i quorum deliberativi
, necessari alla nomina/revoca dell' amministratore:
a) nel caso in cui l'assemblea riesca a deliberare in prima convocazione (caso più unico che raro) sarebbe applicabile il secondo comma dell' art. 1136 del c.c.
vvero maggioranza degli intervenuti che rappresentino almeno i 500 millesimi;
b) nel caso in cui l'assemblea si riunisca in seconda convocazione (come normalmente avviene), troverebbe applicazione il terzo comma dell' art. 1136 del c.c. : ovvero maggioranza degli intervenuti che rappresenti un terzo del valore dell'edificio.
L’art. 1129 c.c. recita
"la revoca dell'amministratore può essere deliberata in ogni tempo dall'assemblea con la maggioranza prevista per la sua nomina oppure con le modalità previste dal regolamento di condominio”.
Una volta nominato, l’amministratore
dura in carica per un anno e la legge aggiunge testualmente che tale termine
“si intende rinnovato per eguale durata”.
La maggioranza ha interpretato questa frase come se l'amministratore, una volta nominato duri in carica 2 anni.
Secondo me questa interpretazione è sbagliata perché contrasta con quanto asserito precedentemente dalla legge stessacirca la durata.
Secondo me la fra se va interpretata come sia vietato dare incarichi inferiori all'anno; quindi quando si rinnova l'incarico si intende rinnovato per un altro anno (12 mesi).
Anche se la legge è lacunosa a questo proposito l'ammininistratore alla fine del suo mandato necessita di essere confermato con le stesse maggioranze previste per la sua nomina.
QUANDO L’AMMINISTRATORE PUÒ ESSERE REVOCATO SULLA
BASE DELLA LEGGE DI RIFORMA DEL CONDOMINIO
La revoca può essere disposta ex art. 1129, undicesimo comma, c.c., art. 69, secondo comma, disp. att. c.c., e art. 1131, quarto comma, c.c. dall’autorità
giudiziaria (su ricorso anche di un solo condomino) per:
1) omessa comunicazione all’assemblea di citazione concernente le parti comuni o la revisione delle tabelle millesimali nonché di provvedimento che abbia un contenuto che esorbiti dalle attribuzioni dell’amministratore;
2) omesso rendiconto della gestione;
3) commissione di gravi irregolarità. Costituiscono (“tra le altre” ex art. 1129, dodicesimo comma, c.c.) gravi irregolarità:
a) l’omessa convocazione dell'assemblea per l'approvazione del rendiconto condominiale;
b) il ripetuto rifiuto di convocare l'assemblea per la revoca e per la nomina del nuovo amministratore o negli altri casi previsti dalla legge (es.: ripetuto rifiuto di convocare l’assemblea entro 30 giorni dalla richiesta anche di un solo condomino per l’adozione di deliberazioni aventi ad oggetto particolari interventi quali, fra gli altri, quelli volti a migliorare la sicurezza e la salubrità degli edifici e degli impianti, ovvero finalizzati ad eliminare le barriere architettoniche o a contenere il consumo energetico);
c) la mancata esecuzione di provvedimenti giudiziari e amministrativi, nonché di deliberazioni dell'assemblea;
d) la mancata apertura ed utilizzazione del conto corrente condominiale;
e) la gestione del condominio secondo modalità che possano generare confusione tra il patrimonio del condominio stesso e il patrimonio personale dell’amministratore o di altri condomini;
f) l’aver acconsentito, per un credito insoddisfatto, alla cancellazione delle formalità eseguite nei registri immobiliari a tutela dei diritti del condominio;
g) l’aver omesso – qualora sia stata promossa azione giudiziaria per la riscossione delle somme dovute al condominio – di curare diligentemente tale azione e la conse guente esecuzione coattiva;
h) l’aver omesso di curare la tenuta del registro di anagrafecondominiale, del
registrodei verbali delle assemblee, del registro di nomina e revoca dell' amministratore, del registro di contabilità;
i) l’aver omesso di fornire, al condomino che ne abbia fatto richiesta, attestazione relativa allo stato dei pagamenti degli oneri condominiali e delle eventuali liti in corso;
l) l’omessa, incompleta o inesatta comunicazione da parte dell’amministratore
– contestualmente all'accettazione della nomina e ad ogni rinnovo dell'incarico – dei propri dati anagrafici e professionali, del codice fiscale (della sede legale e della denominazione, ove si tratti di società – ex art. 1129, secondo comma, c.c.), del locale dove si trovano i registri di anagrafe condominiale, dei verbali delle assemblee, di nomina e revoca dell'amministratore, di contabilità, nonché dei giorni e delle ore in cui ogni interessato, previa richiesta e rimborso della spesa, possa prenderne gratuitamente visione e ottenerne copia firmata dallo stesso amministratore.
I condomini, anche singolarmente, possono chiedere – ex art. 1129, undicesimo comma, c.c. – la convocazione dell’assemblea per far cessare la violazione e revocare il mandato all’amministratore (*) per:
1) commissione di gravi irregolarità fiscali;
2) non ottemperanza all’obbligo di apertura e utilizzazione del conto corrente condominiale.
(*)In caso di mancata revoca da parte dell’assemblea, ogni condomino può
rivolgersi all'autorità giudiziaria; in caso di accoglimento della domanda, il
ricorrente, per le spese legali, ha diritto di rivalersi nei confronti del condominio, che a sua volta può rivalersi nei confronti dell'amministratore revocato.
Per la procedura di revoca giudiziaria cfr. art. 64 disp. att. c.c.
Fonte: CONFEDILIZIA
- Ufficio legale
Tornando al tuo intervento, se siete andati in giudizio vuol dire che non avevate le maggioranze richieste per revocargli il mandato, ed il giudice vi ha dato torto.
2) l’interruzione del servizio di erogazione del gas che alimenta la centrale termica condominiale che fornisce acqua calda, riscaldamento alle unità immobiliari;
Questo o significa che c'é un'alta morosità nel condominio oppure che l'amministratore si è intascato i soldi destinati al fornitore.