i'ACCORDO CON QUANTO SOPRA
Anche i contratti di locazione di natura transitoria stipulati ai sensi della legge 431/1998 possono usufruire del bonus affitti. In base a quanto stabilito dal comma 1 dell'articolo 16 del Testo unico delle imposte sui redditi, per coloro che hanno stipulato o rinnovato un contratto, ai sensi della legge 431/1998, spetta una detrazione diversa a seconda che il reddito complessivo non superi 15.493,71 euro, o sia compreso tra 15.493,72 e 30.987,41 euro.
Per redditi superiori a quest'ultimo importo non spetta alcuna agevolazione.
La norma citata contiene un riferimento generale alla legge 431/1998, la quale all'articolo 5 disciplina appunto i contratti di locazione di natura transitoria per soddisfare particolari esigenze delle parti, mentre i commi successivi prevedono sconti di importo superiore in presenza di altri requisiti, come ad esempio, la stipula di contratti convenzionali e il trasferimento per motivi di lavoro.
Le agevolazioni fiscali per gli inquilini sono diverse e alternative tra loro, ma dipendono tutte dal reddito complessivo dichiarato ai fini IRPEF, comprendendo in quest'ultimo importo anche il reddito di fabbricati assoggettato a cedolare secca.
In ogni caso, è bene precisare che il bonus spetta solo se oggetto della locazione è l'abitazione principale, vale a dire quella nella quale il soggetto titolare del contratto o i suoi familiari dimorano abitualmente.