Antonio Azzaretto
Membro dello Staff
E' bene chiarire molto bene che l' amministratore e il condominio non sono assimilabili in alcun modo.
L' amministratore ha il diritto/dovere di agire in nome e per conto dell' Ente condominio soltanto se espressamente autorizzato dalle delibere di assemblea, oppure in casi ben specifici previsti dalla legge.
Nel caso di specie, l' amministratore ha il potere di rimuovere il lavoro privato sulle parti comuni svolte dal condòmino soltanto dopo essere stato autorizzato da una apposita delibera di assemblea.
Il condòmino che si veda manomesso il lavoro da lui svolto per aumentare il godimento del proprio immobile privato, da parte dell' amministratore senza autorizzazione dell' assemblea ha titolo per citarlo per danni a proprietà privata.
L' amministratore ha il diritto/dovere di agire in nome e per conto dell' Ente condominio soltanto se espressamente autorizzato dalle delibere di assemblea, oppure in casi ben specifici previsti dalla legge.
Nel caso di specie, l' amministratore ha il potere di rimuovere il lavoro privato sulle parti comuni svolte dal condòmino soltanto dopo essere stato autorizzato da una apposita delibera di assemblea.
Il condòmino che si veda manomesso il lavoro da lui svolto per aumentare il godimento del proprio immobile privato, da parte dell' amministratore senza autorizzazione dell' assemblea ha titolo per citarlo per danni a proprietà privata.