Con la novella in vigore da poco meno di un mese il legislatore ha previsto che il compenso dell’amministratore (art. 1129, 14° comma C.C.) deve essere determinato all’atto dell’accettazione della nomina e del suo rinnovo, specificando a pena di nullità e analiticamente l’importo dovuto per l’attività svolta (correttamente "da svolgere") il suo ammontare è rimesso alla discrezionalità delle parti.
L’amministratore del condominio non ha diritto ad onorari aggiuntivi a quanto pattuito.
Secondo l’orientamento giurisprudenziale, il compenso spettante all’amministratore per lo svolgimento di un’attività connessa ed essenziale all’esecuzione dei suoi compiti istituzionali e non esorbitante dal mandato con rappresentanza, deve ritenersi compreso nel corrispettivo fissato al momento del conferimento dell’incarico per tutta l’attività amministrativa di durata annuale (Cass. civ. n. 10204/2010).
Preciso che l’assemblea condominiale, per mezzo di una specifica delibera, potrà accordare ulteriori compensi per specifiche prestazioni in favore dell'amministratore.
Avv. Luigi De Valeri
L’amministratore del condominio non ha diritto ad onorari aggiuntivi a quanto pattuito.
Secondo l’orientamento giurisprudenziale, il compenso spettante all’amministratore per lo svolgimento di un’attività connessa ed essenziale all’esecuzione dei suoi compiti istituzionali e non esorbitante dal mandato con rappresentanza, deve ritenersi compreso nel corrispettivo fissato al momento del conferimento dell’incarico per tutta l’attività amministrativa di durata annuale (Cass. civ. n. 10204/2010).
Preciso che l’assemblea condominiale, per mezzo di una specifica delibera, potrà accordare ulteriori compensi per specifiche prestazioni in favore dell'amministratore.
Avv. Luigi De Valeri