StLegaleDeValeriRoma

Membro Assiduo
Professionista
Con la novella in vigore da poco meno di un mese il legislatore ha previsto che il compenso dell’amministratore (art. 1129, 14° comma C.C.) deve essere determinato all’atto dell’accettazione della nomina e del suo rinnovo, specificando a pena di nullità e analiticamente l’importo dovuto per l’attività svolta (correttamente "da svolgere") il suo ammontare è rimesso alla discrezionalità delle parti.
L’amministratore del condominio non ha diritto ad onorari aggiuntivi a quanto pattuito.
Secondo l’orientamento giurisprudenziale, il compenso spettante all’amministratore per lo svolgimento di un’attività connessa ed essenziale all’esecuzione dei suoi compiti istituzionali e non esorbitante dal mandato con rappresentanza, deve ritenersi compreso nel corrispettivo fissato al momento del conferimento dell’incarico per tutta l’attività amministrativa di durata annuale (Cass. civ. n. 10204/2010).

Preciso che l’assemblea condominiale, per mezzo di una specifica delibera, potrà accordare ulteriori compensi per specifiche prestazioni in favore dell'amministratore.

Avv. Luigi De Valeri
 

chiacchia

Membro Storico
Proprietario Casa
Le differenze sono piccole e per occhi inesperti possono anche sembrare inesistenti, ma per un avvocato avere un bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto non è la stessa cosa:fiore:
 

meri56

Membro Assiduo
Proprietario Casa
ma questo c'èra anche prima della riforma del condominio, solo che adesso la durata in carica è di 2 anni

Non proprio.
....." L'incarico di amministratore ha durata di un anno e si intende rinnovato per eguale durata. L'assemblea convocata per la revoca o le dimissioni delibera in
ordine alla nomina del nuovo amministratore "........
 

Gratis per sempre!

  • > Crea Discussioni e poni quesiti
  • > Trova Consigli e Suggerimenti
  • > Elimina la Pubblicità!
  • > Informarti sulle ultime Novità

Discussioni simili a questa...

Le Ultime Discussioni

Alto