La sentenza della ns. CTP di Brescia è significativa in quanto delinea quali saranno presumibilmente e in alcuni casi già sono ,le linee guida che seguiranno alcuni Comuni ( ed in seguito non è detto che seguiranno i fornitori di utenze tariffariamente ridotte per abitazione principale )
Vediamo il caso
Ben “32 sopralluoghi effettuati dalla polizia locale ad ogni ora del giorno e della notte” ed un Comune che indaga sui consumi di acqua per la doccia o per lo sciacquone del water al fine di valutare la sussistenza o meno dei requisiti prima casa . E’ il caso affrontato dalla Commissione Tributaria Provinciale di Brescia, (sentenza 69.16.13 del 14 ottobre 2013 )
La controversia verteva in ambito " ICI agevolazioni prima" sull 'onere della prova. A fronte di una rettifica di disconoscimento del requisito di abitazione principale una signora proponeva ricorso alla CTP di Brescia sostenendo che che la casa, nell’anno d’imposta interessato, era stata utilizzata come dimora abituale e produceva una serie di documenti che confutavano i consumi di energia e di acqua contestati dal Comune.
Il Comune eccepiva che dalle verifiche dei consumi elettrici e dei consumi idrici vi era uno scostamento sensibile tra quanto consumato dalla contribuente nell’abitazione considerata dalla stessa come abitazione principale, in rapporto ai consumi medi rilevati dall’ISTAT ; inoltre l'ente accertatore adduceva ulteriori elementi volti a rilevare l’assenza della signora all’ interno dell’abitazione. Ma è con le memorie illustrative che le parti hanno dato il meglio di sé con elementi che la Commissione Tributaria ha definito ora “suggestivi” ora “lodevoli”: il confronto ha visto da una parte l’Amministrazione Comunale attaccare sulla scorta dei consumi di energia elettrica e di acqua desunti da dati Istat, elementi che la CTP ha ritenuto non dirimenti in quanto il consumo del contribuente potrebbe essere minore di quello indicato nella rilevazione ISTAT per svariati motivi . La sentenza accenna anche al lodevole raffronto effettuato dalle parti sull’utilizzo della lavatrice, della doccia ed anche dello sciacquone del water (solo per citarne alcuni ) precisando però che di solo indizi si tratta
La commissione tributaria di Brescia, tuttavia, analizza e valuta le abitudini della contribuente, desumendone spunti decisivi ai fini della sentenza: “tali elementi assumono al contrario ben altra fisionomia qualora esaminati unitamente ad una serie di circostanze che, ancorché certamente desunte nel corso dell’anno 2012 e 2013, possono ben essere riferite anche all’anno 2007 … il comportamento normale della signora P. nel corso di questi anni, a detta della stessa contribuente è sostanzialmente sempre rimasto immutato. Tali circostanze sono quelle rappresentate dai legami che la ricorrente mantiene con il comune di Rezzato. Questo infatti è il luogo di residenza della ricorrente sino al momento in cui si è trasferita a Sirmione, ma sul citofono dell’immobile ove la sig.ra P. aveva la propria residenza vi è ancora il suo nominativo, le bollette per i consumi dell’acqua dell’abitazione di Sirmione sono spedite a Rezzato, i pagamenti delle ridette bollette, oltre a quella della TIA sempre dell’abitazione di Sirmione vengono però domiciliati su un conto corrente di un Istituto Bancario di Rezzato”.
In conclusione, la sentenza : “l’insieme di questi elementi, unitamente a quelli relativi ai consumi, riesce così a sostenere la pretesa fiscale, in quanto consente di concludere nel caso di specie, per la presenza di circostanze gravi, precise e concordanti nella ricostruzione operata dal Comune”.
conclusioni:
E' noto che per poter pagare l’imposta in misura ridotta occorre che il contribuente oltre a detenere l’immobile a titolo di abitazione principale (in proprietà, usufrutto o altro diritto reale), vi dimori abitualmente.
Pertanto nei casi reali per il contribuente sarà bene preparasi a fornire la dimostrazione di abitare effettivamente nel luogo dichiarato, sperando di non dover anche aprire la porta del bagno .
Vediamo il caso
Ben “32 sopralluoghi effettuati dalla polizia locale ad ogni ora del giorno e della notte” ed un Comune che indaga sui consumi di acqua per la doccia o per lo sciacquone del water al fine di valutare la sussistenza o meno dei requisiti prima casa . E’ il caso affrontato dalla Commissione Tributaria Provinciale di Brescia, (sentenza 69.16.13 del 14 ottobre 2013 )
La controversia verteva in ambito " ICI agevolazioni prima" sull 'onere della prova. A fronte di una rettifica di disconoscimento del requisito di abitazione principale una signora proponeva ricorso alla CTP di Brescia sostenendo che che la casa, nell’anno d’imposta interessato, era stata utilizzata come dimora abituale e produceva una serie di documenti che confutavano i consumi di energia e di acqua contestati dal Comune.
Il Comune eccepiva che dalle verifiche dei consumi elettrici e dei consumi idrici vi era uno scostamento sensibile tra quanto consumato dalla contribuente nell’abitazione considerata dalla stessa come abitazione principale, in rapporto ai consumi medi rilevati dall’ISTAT ; inoltre l'ente accertatore adduceva ulteriori elementi volti a rilevare l’assenza della signora all’ interno dell’abitazione. Ma è con le memorie illustrative che le parti hanno dato il meglio di sé con elementi che la Commissione Tributaria ha definito ora “suggestivi” ora “lodevoli”: il confronto ha visto da una parte l’Amministrazione Comunale attaccare sulla scorta dei consumi di energia elettrica e di acqua desunti da dati Istat, elementi che la CTP ha ritenuto non dirimenti in quanto il consumo del contribuente potrebbe essere minore di quello indicato nella rilevazione ISTAT per svariati motivi . La sentenza accenna anche al lodevole raffronto effettuato dalle parti sull’utilizzo della lavatrice, della doccia ed anche dello sciacquone del water (solo per citarne alcuni ) precisando però che di solo indizi si tratta
La commissione tributaria di Brescia, tuttavia, analizza e valuta le abitudini della contribuente, desumendone spunti decisivi ai fini della sentenza: “tali elementi assumono al contrario ben altra fisionomia qualora esaminati unitamente ad una serie di circostanze che, ancorché certamente desunte nel corso dell’anno 2012 e 2013, possono ben essere riferite anche all’anno 2007 … il comportamento normale della signora P. nel corso di questi anni, a detta della stessa contribuente è sostanzialmente sempre rimasto immutato. Tali circostanze sono quelle rappresentate dai legami che la ricorrente mantiene con il comune di Rezzato. Questo infatti è il luogo di residenza della ricorrente sino al momento in cui si è trasferita a Sirmione, ma sul citofono dell’immobile ove la sig.ra P. aveva la propria residenza vi è ancora il suo nominativo, le bollette per i consumi dell’acqua dell’abitazione di Sirmione sono spedite a Rezzato, i pagamenti delle ridette bollette, oltre a quella della TIA sempre dell’abitazione di Sirmione vengono però domiciliati su un conto corrente di un Istituto Bancario di Rezzato”.
In conclusione, la sentenza : “l’insieme di questi elementi, unitamente a quelli relativi ai consumi, riesce così a sostenere la pretesa fiscale, in quanto consente di concludere nel caso di specie, per la presenza di circostanze gravi, precise e concordanti nella ricostruzione operata dal Comune”.
conclusioni:
E' noto che per poter pagare l’imposta in misura ridotta occorre che il contribuente oltre a detenere l’immobile a titolo di abitazione principale (in proprietà, usufrutto o altro diritto reale), vi dimori abitualmente.
Pertanto nei casi reali per il contribuente sarà bene preparasi a fornire la dimostrazione di abitare effettivamente nel luogo dichiarato, sperando di non dover anche aprire la porta del bagno .