deve applicarsi la regola dettata dal Codice Civile per la ripartizione delle spese di manutenzione e ricostruzione delle scale, suddivise per metà in ragione del valore dei singoli piani o porzioni di piano, e per l’altra metà in misura proporzionale alla altezza di ciascun piano dal suolo. Salvo che non sia provato l’opposto dal titolo, sussiste invero una presunzione di condominialità dell'ascensore, per cui le spese di manutenzione dello stesso, sia ordinarie che straordinarie debbono essere ripartite tra tutti i condomini, a nulla valendo la considerazione che alcuni condomini non ne usufruiscano in concreto.