Nel caso in analisi la C.T.P. di Savona, con sentenze n.ro 24 e 25 del 2010, ha integralmente confermato l’avviso di irrogazione di sanzioni emessi dall' Agenzia delle Entrate per il recupero dell'imposta sulle donazioni ( NB: fra estranei non c’è franchigia) relativa a due consegne di rilevanti importi in assegni circolari da un soggetto alla propria fidanzata, e da questa ultima successivamente utilizzati per l'acquisto di un immobile.
Come hai potuto appurare, anche la stessa CT conferma in tutto quanto da me scritto. In effetti, dalla nota a sentenza che hai pubblicato, pare proprio emergere che la CT non ha "sanzionato" la donazione indiretta in sé, ma il fatto che siano state eluse le imposte sulla donazione. Ragionando a contrariis, la CT afferma perciò che la donazione indiretta è valida a tutti gli effetti, e pure il Fisco nulla può avere da eccepire se tutto avviene alla luce del sole e se le imposte, ove dovute, siano state versate.
Se la donazione indiretta fosse stata nulla, infatti, lo spostamento patrimoniale avrebbe integrato un contratto diverso, e la CT non avrebbe emesso sanzioni per il recupero dell'imposta sulle donazioni, ma avrebbe semplicemente sanzionato un'omessa dichiarazione di redditi per un valore pari a quello degli assegni.
Sicché la nota che riporti non è di supporto al fatto che "una donazione (indiretta) di denaro astrattamente và fatta con atto pubblico". È soltanto per la donazione diretta, con la materiale traditio dei danari, che il legislatore prescrive il requisito dell'atto pubblico sotto pena di nullità, e nemmeno in tutti i casi: per esempio non quando la stessa sia di modico valore (e la modicità del valore varia a seconda delle condizioni dei donanti, per cui anche donazioni per decine di migliaia di euro, se i donanti sono facoltosi, rimangono ben valide).
Viceversa qui di donazione indiretta si sta parlando, per il quale è lo stesso legislatore a prescrivere che possano esser fatte anche in mancanza di formalità (vedi art. 809 codice civile). Infatti qui non c'è una traditio dei denari, ma si sfrutta un credito che si vanta nei confronti di una banca per disporre un ordine di pagamento nei confronti di un altro soggetto. Non c'è mai quindi donazione in senso prorpio; però le parti utilizzano negozi giuridici diversi dalla donazione per conseguire uno scopo di liberalità. E tale schema è esattamente conforme all'art. 809 del codice civile.
Infine, la norma che tu citi concerne un problema diverso: non quello della fonte del denaro con cui si paga, ma della modalità di pagamento. È per questo che negli atti si è obbligati a scrivere se si è pagato con assegno bancario, circolare, con cambiali, etc ma, viceversa, non si è obbligati a menzionare da dove provengono i soldi che stanno dietro.
Ribadisco anche che nessun atto pubblico dà certezza dal punto di vista fiscale: non esisterebbero, altrimenti, istituti quali gli accertamenti induttivi, quelli di riliquidazione delle imposte nelle compravendite immobiliari, etc., ma tutti potrebbero restare tranquilli dopo una visitina dal notaio.