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la donazione indiretta non è sottoposta a specifico atto pubblico ma và dichiarata in sede di atto notarile di compravendita ( è il caso del gentitore che interviene al rogito dichiarando che il denaro utile a comperare la casa intestata al figlio proviene dal suo patrimonio).
piu' fragile invece risulterebbe la prova data ricostruendo i passaggi del bonifico che potrebbe formalmente anche essere disattesa perchè priva di quella certezza che invece l'atto pubblico sicuramente ha
Non era questo l'oggetto del quesito ma concordo tanto è che c'è un mio scritto in questo post che conferma l'esistenza di tale orientamentoCiò in quanto secondo un orientamento da ultimo nato in Cassazione, si sarebbe in presenza di donazione dell'immobile e non del denaro.
Per Ralf Il signore che ha confutato le mie opinioni (M.data) propongo venga arruolato fra gli esperti ( se è d'accordo ovviamente): è un po' " rude" (si prega di prenderla con ironia) ma è preparato.
3-A supporto del fatto che una donazione di denaro astrattamente và fatta con atto pubblico mi riservo di riportare una sentenza della (MI COREGGO) COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI SAVONA in cui la donazione (però era fra estranei) fatta con semplici bonifi è stata sanzionata (appena la trovo la metto sul post)
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