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Il compenso per le prestazioni professionali è pattuito, nelle forme previste dall'ordinamento, al momento del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere noto obbligatoriamente, in forma scritta o digitale, al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In ogni caso la misura del compenso è previamente resa nota al cliente obbligatoriamente, in forma scritta o digitale, con un preventivo di massima, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi. Al tirocinante è riconosciuto un rimborso spese forfettariamente concordato dopo i primi sei mesi di tirocinio.se chiedi in preventivo
No. Soltanto se la citazione in giudizio dell'appellato e la notifica all'appellato non fossero regolari, il giudice ordinerebbe all’appellante di rinnovare la notifica.Non credo che tu possa non affrontare il giudizio di appello presentato dalla parte avversa perdente: alla prima udienza, non essendo presente né tu né il tuo avvocato, il Giudice ti rimanderebbe la convocazione con l'obbligo di comparire
La contumacia non è valutabile per trarne argomenti di prova in danno del contumace.Pertanto la mia contumacia non sarebbe considerata ammissione di colpa il procedimento avrebbe luogo sulla base degli atti e sentenza della prima istanza?
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