verner

Membro Attivo
Proprietario Casa
Ciao a tutti.

Ho il seguente problema.
A dicembre ho fatto il rogito della mia casa di campagna sulla quale avevo una polizza assicurativa classica di quelle da 90€ per capirci.

Francamente mi sono dimenticato di averla e non pensavo di cacciarmi nei guai. E' successo che la compagnia mi ha chiesto il pagamento del rinnovo della polizza ma io non ho più la casa. Inoltre il signore a cui l'ho venduta ha fatto un mutuo e ovviamente la banca ha imposto la sua polizza per cui non posso nemmeno riassicurarla per le stesse garanzie. E comunque non vorrei buttare via 90€

Oggi mi è arrivata un'altra raccomandata nella quale mi si ingiunge di pagare entro 5 giorni!

Cosa posso fare? Possibile che sia costretto a pagare una polizza persino inutile su una casa che non ho più?
Non sono clausole vessatorie quelle del rinnovo obbligatorio?

Aiutatemi!

Grazie a tutti.
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
Possibile che sia costretto a pagare una polizza persino inutile su una casa che non ho più?
Sì.
Art. 1918 c.c.:
"L'alienazione delle cose assicurate non è causa di scioglimento del contratto di assicurazione.
L'assicurato, che non comunica all'assicuratore l'avvenuta alienazione e all'acquirente l'esistenza del contratto di assicurazione, rimane obbligato a pagare i premi che scadono posteriormente alla data dell'alienazione.
I diritti e gli obblighi dell'assicurato passano all'acquirente, se questi, avuta notizia dell'esistenza del contratto di assicurazione, entro dieci giorni dalla scadenza del primo premio successivo all'alienazione, non dichiara all'assicuratore, mediante raccomandata, che non intende subentrare nel contratto. Spettano in tal caso all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso.
L'assicuratore, entro dieci giorni da quello in cui ha avuto notizia dell'avvenuta alienazione, può recedere dal contratto, con preavviso di quindici giorni, che può essere dato anche mediante raccomandata.
Se è stata emessa una polizza all'ordine o al portatore, nessuna notizia dell'alienazione deve essere data all'assicuratore, e così quest'ultimo come l'acquirente non possono recedere dal contratto."
 

alberto bianchi

Membro Storico
Proprietario Casa
Non credo che con 90 Euro si possa garantire il valore dell'immobile. Un'assicurazione simile sarà stata stipulata per i danni che può provocare il cane che morde un passante, oppure la caduta di un vaso dal davanzale. L'acquirente potrebbe anche non avere tale tipo di polizza, pur avendo il mutuo bancario.
 

Un giocatore

Membro Assiduo
Proprietario Casa
Grazie. Nel documento è scritto "Le assicurazioni casa poliennali stipulate in seguito al 03/04/2007 possono essere invece disdette ogni anno, in base alla presentazione della documentazione richiesta e il rispetto della tempistica per procedere alla richiesta della disdetta annuale della polizza."
Che significa l' espressione da me trascritta in rosso?
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
Nel documento è scritto "Le assicurazioni casa poliennali stipulate in seguito al 03/04/2007 possono essere invece disdette ogni anno, in base alla presentazione della documentazione richiesta e il rispetto della tempistica per procedere alla richiesta della disdetta annuale della polizza."
Che significa l' espressione da me trascritta in rosso?
Quel documento è scritto male e, soprattutto, fa riferimento a norme che sono state ulteriormente modificate, dopo quelle introdotte nel 2007 dalla legge di conversione del cosiddetto "decreto Bersani".
La norma applicabile è l'art. 1899 c.c. Il cui primo comma è stato da ultimo modificato con l'art. 21, comma 3 della legge 23 luglio 2009, n. 99 (*), e prevede che:
"L’assicuratore, in alternativa ad una copertura di durata annuale, può proporre una copertura di durata poliennale a fronte di una riduzione del premio rispetto a quello previsto per la stessa copertura del contratto annuale.
In questo caso, se il contratto supera i cinque anni, l’assicurato, trascorso il quinquennio, ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di sessanta giorni e con effetto dalla fine dell’annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata."

(*) Le disposizioni così modificate si applicano ai contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore di quella legge, avvenuta il 15/8/2009.
 

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