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Caro stefano,
Per realizzare le sistemazioni patrimoniali nell'ambito di una data compagine familiare si può ricorrere alla stipula della donazione presso un notaio.Con tale atto si realizza un trasferimento patrimoniale a titolo gratuito.
Le imposte dovute sulla donazione sono diverse a seconda del grado di parentela del donatario(soggetto che beneficia della regalia) sono le imposte di donazione,ipotecarie ed catastali.
Alla luce di quanto sopra le donazioni possono sembrare molto convenienti dal punto di vista fiscale ma non va tralasciato che la donazione può attentare ai diritti degli eredi legittimari (coniuge,figli legittimi o naturali e loro discendenti-ascendenti legittimi) i quali alla morte del donante,sommando quanto ha lasciato nel suo asse ereditario a ciò che ha donato durante la vita possono impugnare le donazioni se non trovano sufficiente capienza nell'asse ereditario.
Forse non tutti sanno che i beni provenienti da donazione sono esposti all'azione di revoca da parte di eventuali eredi defraudati dei loro diritti.
Andiamo per ordine. La legge ,in generale, stabilisce che le proprietà del defunto cadano in successione e vadano ai parenti più stretti in base ad alcuni meccanismi di attribuzione.
La devoluzione della eredità deve cioè avvenire obbligatoriamente a favore dei cosidetti "legittimi",salvo loro rinuncia.
Quando il proprietario di un bene decide di donarlo trascurando gli eredi,questi acquisiscono la facoltà legale di opporsi alla donazione fino ad ottenerne la revoca.Come conseguenza di tale annullamento chi ha ricevuto il bene ne perderebbe la titolarità.
Pertanto anche eventuali acquirenti sopravvenuti sarebbero tenuti alla restituzione del bene agli eredi legittimi.Quindi anche le eventuali ipoteche iscritte successivamente alla donazione perderebbero di efficacia.
(lo stesso problema petrevve verificarsi anche in caso di successione in forza di testamento.Quando la volontà del defunto lede le quote destinate agli eredi "legittimi" essi possono intraprendere una azione diretta a modificare i beneficiari della successione).
Poichè è materialmente impossibile risalire con certezza a tutti gli eredi legittimi,salvo eccezioni,le banche rifiutano di concedere mutui su immobili che sono stati oggetto di trasferimento di proprietà in questa maniera.
L'unica salvaguardia viene dal trascorrere del tempo. Le ipoteche mantengono infatti la loro efficacia se la trascrizione della donazione o della successione è avvenuta da oltre 20 anni.
Inoltre il trasferimento è considerato definitivo se il donante (o il defunto) è deceduto da oltre 10 anni e nel frattempo non sono state intraprese azioni legali da parte degli eredi.
SUGGERIMENTO : se il donante è vivente ed è implicata una compravendita si può tentare di affrontare il problema con uno strattagemma che alcune banche condividono : si tratta di fare intervenire il donante facendogli prestare fidejussione nella vendita,In tal modo gli eventuali eredi che si facessere avanti si troverebbero da un lato a vantare diritti rispetto all'immobile, dall'altro,a causa della fidejussione,a dover compensare i danni che la loro azione produrrebbe agli acquirenti.
Poichè economicamente i due effetti si bilanciano,ciò renderebbe illogico il ricorso ad azioni giudiziarie.
ciao Alberto
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