Ennio Alessandro Rossi

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Professionista
Come è noto per le cessioni nei confronti di persone fisiche non imprenditori aventi di immobili abitativi e pertinenze, su richiesta dell 'acquirente , la base imponibile ( per registro e ipo-catastali) puo' essere ridotta sulla base della rendita catastale rivalutata del 5 per cento un dato coefficiente che varia a seconda che il fabbricato goda o meno delle agevolazioni “prima casa” : è il sistema del c.d. "prezzo valore" .

Fino a poco tempo fa questo principio non era applicabile in sede di ASTA ; in quella sede la tassazione doveva avvenire sulla Base imponibile commisurata al Prezzo pieno (in genere molto superiore ) . La Corte Costituzionale nei primi mesi del 2014 con sentenza n. 6 colse la disparità di trattamento e da allora le vendite in sede d'ASTA , su richiesta, scontarono la base imponibile ridotta ( c.d.prezzo valore)

Ma si è posto il problema di coloro che si erano visti assegnati gli immobili prima della emanazione della Sentenza dell Corte Cost. che avevano pagato le imposte sul prezzo pieno.
Per questi l 'agenzia delle entrate, interpellata, ha emanato la risoluzione qui allegata in pdf . In base alla stessa il contribuente potrà presentare apposita dichiarazione da rendere nella istanza di rimborso della maggiore imposta di registro, istanza da presentare entro tre anni dal giorno del pagamento o, se posteriore, da quello in cui è sorto il diritto alla restituzione.
 

Allegati

  • prezzo valore rimborso imposta registro Agenzia delle Entrate risoluzione 95e del 3 novembre 2914 .pdf
    3,1 MB · Visite: 43

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