francuccio43

Membro Attivo
Proprietario Casa
Chiedo un consiglio agli amici qualificati del Forum sulla seguente situazione:

Anni addietro ho costruito una palazzina di tre piani fuori terra più il cantinato adibito a due garagi e due cantine, con retrostante spazio di cinque metri comune per l'accesso ai garagi/cantine, ulteriore spazio confinante con lo spazio comune di cinque metri adibito a giardino con discesa comune dalla strada comunale per accesso ai garage, due appartamenti di cui uno al primo piano, uno al secondo piano e due piccole unità al piano terra confinanti con la strada comunale e con uno spazio antistante comune di cinque metri.
Questo fabbricato è stato successivamente diviso giusto a metà con altra persona con atto del notaio, precisando in atto le parti comuni: lo spazio antistante e retrostante il fabbricato, il portone d'ingresso, la scala di accesso ai piani superiori, la scala interna di accesso ai garagi/cantine.
Anni addietro ho fittato a due inquilini parte della mia proprietà, l'appartamento al secondo piano ad uno
e la piccola unità al piano terra ad un'altro consentendo ai due di parcheggiare l'auto ad uno nell'area comune antistante la piccola unità e all'altro nello spazio comune retrostante il fabbricato, ma fuori contratto, senza intralciare l'altra metà di parte comune, mentre io sono andato ad abitare altrove, preciso che anche l'altro proprietario per 30 anni ha sempre esufruito dello spazio comune facendo parcheggiare le auto dei suoi clienti in quanto assicuratore, senza che io glielo abbia impedito.
Giorni addietro ho ricevuto diffida da un avvocato di controparte di liberare gli spazi comuni dalle auto dei miei inquilini.
Domanda: controparte può impedire il parcheggio di auto dei miei inquilini nella mia metà di parte comune? e se in quella parte parcheggio la mia auto che succede? è giusto?
Controparte ha anche lui occupato un corridoio comune nel cantinato con una catasta di legna e casse di patate, il ballatoio di accesso al cantinato con una decina di paia di scarpe nonchè buste di rifiuti per ostacolarmi l'accesso al cantinato, parte dei ballatoi di accesso ai piani superiori con mobiletti e piante varie, il portone d'ingresso con panca e vasi vari.
Da considerare che dal fitto ho escluso il garage, la cantina e il giardino, quindi in qualsiasi momento posso accedere, mentre mi viene detto che io non ci appartengo più in quanto le abitazioni le ho fittate.
É possibile tutto questo?
Attendo le vostre discussioni, vi ringrazio e vi saluto cordialmente.
 

griz

Membro Storico
Professionista
gli spazi condominiali devono essere lasciati liberi, salvo altre decisioni prese di comune accordo tra i condomini, quindi, se il tuo comproprietario decide che da oggi non si può più parcheggiare, lo può fare, ovvio che anche lui dovrà lasciare gli spazi liberi, lo stesso riguarda gli altri spazi condominiali, se la proprietà è sempre tua hai dititto a recartici, se poi hai ancora l'uso del garage a maggior ragione
 

nicoz

Membro Attivo
Proprietario Casa
USO DELLE PARTI COMUNI
Il galateo della vita condominiale è scolpito nell'articolo 1102 del Cod. civ.: "Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto". La legge, quindi, dà grande libertà ai condomini, ma nello stesso tempo pone due limiti invalicabili ai loro comportamenti: non si possono compiere atti incompatibili con la normale destinazione delle parti comuni, né atti che rendano agli altri condomini più gravoso o addirittura impossibile l'uso di esse.
La nozione di "pari uso" della cosa comune cui fa riferimento la norma non va intesa nel senso di uso identico e contemporaneo; ciascun condomino, infatti, ha la facoltà di trarre dalle parti comuni la più intensa utilizzazione possibile, a condizione che questo comportamento sia compatibile con i diritti degli altri. L'utilizzazione della cosa comune, quindi, può aver luogo non solo secondo la sua destinazione normale, ma anche in modo particolare e diverso da quello praticato dagli altri condomini, senza, però, alterare il rapporto di equilibrio fra le utilizzazioni concorrenti, attuali e potenziali, degli altri comproprietari. In pratica, non ci devono essere pregiudizievoli invadenze nell'ambito dei diritti altrui, quali asservimenti, immissioni e molestie. A maggior ragione l'uso della cosa comune da parte del singolo condomino non può estendersi alla sua occupazione permanente, tale da portare all'usucapione della stessa, né all'invasione della proprietà esclusiva di un altro condomino, come nel caso di una tubatura collocata da un condomino e attraversante, oltre a una parte comune dell'edificio, anche parte della cantina di un altro condomino. Limiti particolari o più severi possono essere imposti dal regolamento, a condizione, però, che sia contrattuale. ulteriore conferma già detto. griz (ciao:disappunto:
 

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