Sì, l'art. 1669 c.c. è applicabile anche alle opere di ristrutturazione edilizia e, in genere, agli interventi manutentivi o modificativi di lunga durata su immobili preesistenti che (rovinino o) presentino (evidente pericolo di rovina o) gravi difetti incidenti sul godimento e sulla normale utilizzazione del bene, secondo la destinazione propria di quest’ultimo.i lavori di impermeabilizzazione non sono soggetti a garanzia decennale?
Il costruttore è obbligato a contrarre una polizza assicurativa indennitaria decennale, a beneficio dell'acquirente, a copertura dei danni materiali e diretti all’immobile, compresi i danni a terzi, cui sia tenuto ex art. 1669 c.c., derivanti da rovina totale o parziale oppure da gravi difetti costruttivi delle opere, per vizio del suolo o per difetto della costruzione e comunque manifestatasi successivamente alla stipula del contratto definitivo di compravendita o di assegnazione.Con rilascio di fideiussione?
Sempre il costruttore è obbligato a procurare il rilascio e a consegnare all'acquirente una fideiussione, di importo corrispondente alle somme e al valore di ogni altro eventuale corrispettivo che il costruttore ha riscosso e, secondo i termini e le modalità stabilite nel contratto, deve ancora riscuotere dall'acquirente prima del trasferimento della proprietà o di altro diritto reale di godimento.
Nella fattispecie in discussione non v'è però un contratto di compravendita.
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