Continuo a fare riferimento ormai alla versione aggiornata del Codice Civile che entrerà in vigore il 17 giugno prossimo
Art. 1130. (1)
Attribuzioni dell'amministratore.
6) curare la tenuta del registro di anagrafe condominiale contenente le generalità dei singoli proprietari e dei titolari di diritti reali e di diritti personali di godimento, comprensive del codice fiscale e della residenza o domicilio, i dati catastali di ciascuna unità immobiliare, nonché ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza. Ogni variazione dei dati deve essere comunicata all'amministratore in forma scritta entro sessanta giorni. L'amministratore, in caso di inerzia, mancanza o incompletezza delle comunicazioni, richiede con lettera raccomandata le informazioni necessarie alla tenuta del registro di anagrafe. Decorsi trenta giorni, in caso di omessa o incompleta risposta, l'amministratore acquisisce le informazioni necessarie, addebitandone il costo ai responsabili;
Alla luce di questo articolo direi che la variazione va segnalata.
Penso poi che per quanto concerne le spese, si sommeranno semplicemente i millesimi delle due unità