Si sta discutendo dell'ipotetico compimento di un delitto. Per cui l'attività di accertamento è diretta dal pubblico ministero. Quindi, come già scritto, di attività materialmente svolte dalla polizia giudiziaria, secondo quanto previsto dal codice di procedura penale, che prevede (art. 348, quarto comma c.p.p.) che La polizia giudiziaria, quando, di propria iniziativa o a seguito di delega del pubblico ministero, compie atti od operazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, può avvalersi di persone idonee le quali non possono rifiutare la propria opera.