Come ben detto da Alessia, i frontalini sono considerati "parti comuni" solo quando si inseriscono nella facciata e concorrono a costituire il decoro architettonico dell'immobile (Cass.sez. II civ. sentenza n° 2241 del 30/01/2008).
Ma talvolta, si confonde il "frontalino" con il "fronte", ossia lo spessore della soletta perpendicolare al pavimento. Il fronte, ovvero la soletta, esiste in ogni balcone.
Il
frontalino, invece, è il rivestimento decorativo in aggiunta ed in sovrapposizione al fronte. E non tutti i balconi sono corredati di frontalino. Qualora quindi vi sia, ha la sola funzione decorativa, ovvero contribuisce a rendere l'aspetto della facciata
esteticamente più armonioso. Ed è per tale motivo, che le spese per i frontalini, laddove esistenti, vanno poste a carico di tutti i condòmini. E' questo è quanto statuito dalle sentenze:
le spese di manutenzione del balcone sono a carico del proprietario, ad eccezione degli elementi decorativi che, determinando il "bene comune" estetica dell'edificio, vanno pagate da tutti.
Saluti
dolly