Riporto un articolo estratto da
Quando il fondo patrimoniale non tutela e rdatto dall'Avv. Angelo Greco:
Il fondo patrimoniale è uno strumento generalmente usato dalle famiglie per mettere al riparo, dai debiti presenti o futuri, i propri immobili, i titoli di credito, i beni mobili registrati (come le auto) e le universalità di mobili. Esso crea una sorta di “patrimonio separato” per soddisfare i bisogni della famiglia e garantirne la sua stabilità economica.
Come abbiamo già detto in un precedente e dettagliato articolo, dopo aver inserito i beni nel fondo patrimoniale, essi non potranno essere più aggrediti da nessun creditore: ossia non potranno essere pignorati o soggetti a ipoteca ed esecuzione forzata.
Tale indubbio vantaggio conosce la sola eccezione dei debiti sorti per i bisogni della famiglia: solo i creditori nati per spese della famiglia, infatti, potranno aggredire i beni inseriti nel fondo patrimoniale. Gli altri creditori – quelli cioè per debiti non contratti per il soddisfacimento di esigenze familiari – dovranno soddisfarsi sugli altri beni (se ve ne sono) della famiglia.
Nella nozione di “bisogni della famiglia” vanno ricompresi, non solo le spese di tipo “alimentare”, ma anche le esigenze volte al mantenimento e all’armonico sviluppo della famiglia e quelle destinate a potenziarne le capacità economiche. Sono escluse quelle per esigenze voluttuarie o caratterizzate da interessi di natura speculativa [1].
Per esempio, le obbligazioni nascenti dall’attività imprenditoriale di uno dei due coniugi non possono essere intese come spese volte al mantenimento e allo sviluppo economico della famiglia e, quindi, i relativi creditori non potranno soddisfarsi sul fondo patrimoniale [2].
È necessario che, al momento della nascita del debito, il creditore fosse a conoscenza del fatto che la spesa non fosse rivolta ad esigenze familiari. Questa consapevolezza del creditore è indispensabile per impedire a questi di aggredire il fondo. L’onere di dimostrare tale conoscenza spetta al debitore. Se egli non fornisce tale prova, il creditore potrà aggredire il fondo patrimoniale [3].
Lo stesso principio vale per i debiti di natura fiscale. Anche l’amministrazione infatti può aggredire il fondo patrimoniale se il contribuente non dimostra che il debito fiscale era nato per bisogni estranei alla famiglia e che di ciò era consapevole il creditore [4].
[1] Cass. sent. n. 1857 del 4.11.2004.
[2] Trib. Varese, sent. 15.12.2010.
[3] Trib. Ascoli Piceno, sent. 17/01/2011.
[4] Cass. sent. n. 1295 del 30.01.2012.
(“La Legge per Tutti” è un portale che spiega e traduce, in gergo non tecnico, la legge e le ultime sentenze, affinché ogni cittadino possa comprenderle. I contenuti di queste pagine sono liberamente utilizzabili, purché venga riportato anche il link e il nome dell’autore).
Sito amministrato dallo Studio Legale Avv. Angelo Greco (
Studio Legale avv. Angelo Greco). Nell’ambito del diritto civile, svolge consulenza alle imprese, diritto della rete e diritto d’autore, diritto dei consumatori, privacy, procedure espropriative.