Il combinato disposto degli artt. 51, n.10 e 58 L.N. va interpretato in ordine alla firma dell’atto notarile: L’atto è nullo ove manchi la sottoscrizione della parte e non sia menzionata la sua incapacità o impossibilità a sottoscrivere, con le ragioni che la determinino, ovvero, benchè menzionata, tale incapacità o impossibilità, in realtà, non sussista. L’incapacità o impossibilità a firmare deve essere assoluta e, quindi, non è incapace o impossibilitato a sottoscrivere colui che sia in grado di firmare in maniera non leggibile e/o con difficoltà. La nullità prevista dall’art.58 L.N. si riferisce alla mancanza della sottoscrizione o delle menzioni di cui sopra, ma non deve essere intesa come ricollegabile anche alla mancata osservanza delle modalità della sottoscrizione, in ordine all’indicazione del nome e del cognome. Una sottoscrizione riconducibile alla parte, ma non rispondente al requisito di indicazione del nome e del cognome, come nel caso in cui il nome venga volutamente indicato con la sola iniziale o sostituito con uno pseudonimo, dà luogo a mera irregolarità dell’atto, rientrante fra quelle suscettibili di sanzioni disciplinari ai sensi dell’art.58 L.N.
Poiché, inoltre, l’impedimento a sottoscrivere, alternativo alla firma, va inteso in senso assoluto e non relativo, l’atto con firma illeggibile della parte è perfettamente valido. Il notaio che riceva un atto con firma illeggibile, specie nel caso in cui abbia fondato motivo di ritenere, in relazione alle condizioni fisiche o di alfabetizzazione della parte, che la stessa non si sottragga volutamente all’apposizione di una firma leggibile, nonostante l’utilizzo di segni grafici, nel rappresentare il proprio nome e cognome, non sussumibili nell’ambito di forme come tali riconoscibili, non può essere assoggettato a sanzioni disciplinari, essendo, invece, suo dovere ricevere l’atto, facendo apporre alla parte la propria firma, ancorchè illeggibile, in quanto la dichiarazione non veritiera di incapacità a sottoscrivere comporterebbe la nullità dell’atto.