Infatti in quel caso vi sarebbe una comunione ordinaria, per cui sarebbe applicabile l'art. 1103 c.c., che prevede che ciascun partecipante può disporre del suo diritto e cedere ad altri il godimento della cosa nei limiti della sua quota.Diverso sarebbe se i coniugi, in separazione di beni, come si attua nella maggioranza dei casi, avessero comprato l'immobile per quota parte.