Allora se lo dice lui, gli credo! 😂C'è, mettiti il cuore in pace. Te lo dice il gatto.
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Allora se lo dice lui, gli credo! 😂C'è, mettiti il cuore in pace. Te lo dice il gatto.
vedi un po': te l'ho inserita la tua citazione ....Non so onestamente se l'avevo specificato
Permettimi di correggerti.è una finestra di luce in quanto da direttamente sul mio giardino, ha le inferriate e ed può solo aereggiare la cucina e non affacciarsi.
Allora capisco meglio perché non è a 2m.Tecnicamente o è una finestra=veduta, o è una luce: la seconda deve stare ad almeno 2 m dl piano di calpestio. Quella incriminata è appunto invece una finestra.
In alternativa tu avresti potuta chiuderla qualora avessi avuto la necessità di realizzare una costruzione a ridosso
QUESTO CHE SEGUE E' IL TESTO DELLA MIO INTERVENTO #2 CHE E' STATA LA PRIMA RISPOSTA AI QUESITI POSTIAllora direi che ho avuto tutte le spiegazioni che mi servivano (e anche altro, di cui avrei fatto a meno, ma va bene lo stesso!)
POI TUTTO IL RESTO E' SOLO UN INTORBIDIRE IL VERO PROBLEMA.mi sembra che tu sia inquilina; la distribuzione delle finestre, se il progetto ha ottenuto la licenza edilizia, si configura come una "servitù per destinazione del padre di famiglia" ;
Interessantissima dissertazione che colla discussione non centra nulla.@Dimaraz, lei direttamente no!
Chi ha il diritto di chiudere le luci altrui?
904 c.c. il vicino può costruire in aderenza al muro su cui si trovano le luci altrui, senza dover osservare alcuna modalità o limite a tutela di esse, se sopraeleva la sua costruzione, e in conseguenza di ciò tali luci non rispettano più, nel loro lato inferiore, l'altezza minima prevista dall'art. 901 n.
Interessantissima dissertazione che colla discussione non centra nulla.
questo non è il caso di sopraelevazione:Chi ha il diritto di chiudere le luci altrui?
904 c.c. il vicino può costruire in aderenza al muro su cui si trovano le luci altrui, senza dover osservare alcuna modalità o limite a tutela di esse, se sopraeleva la sua costruzione, e in conseguenza di ciò tali luci non rispettano più, nel loro lato inferiore, l'altezza minima prevista dall'art. 901 n.
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