La liceità del ricorso agli offendicola va ricollegata alla causa di giustificazione dell’esercizio di un diritto: quello della difesa preventiva del diritto stesso, di natura patrimoniale o personale. Ciò per l’assenza, al momento della predisposizione di essi, dei requisiti dell’attualità del pericolo e della necessità della difesa di questo, tipici della legittima difesa. Affinché, però, la difesa del diritto mediante il ricorso agli offendicoli possa ritenersi consentita, occorre che gli stessi non siano – di per sé e per la loro stessa natura – idonei a cagionare eventi di rilevante gravità, come le lesioni personali o la morte di colui che il diritto protetto aggredisce. Se, invece, si tratta di strumenti che abbiano un’intensa carica lesiva e siano, dunque, idonei a cagionare conseguenze dannose all’incolumità personale, occorre – per l’applicazione della causa di giustificazione di cui all’articolo 51 del Codice penale (esercizio di un diritto) – effettuare, anzitutto, un giudizio di raffronto e di proporzione fra il bene difeso e aggredito e quello offeso; e altresì accertare se la presenza degli offendicola era stata debitamente segnalata ed evidenziata, in modo che l’aggressore potesse, e dovesse, conoscere il pericolo cui volontariamente si esponeva --- I Sezione penale della Corte di Cassazione (sentenza 24 gennaio 1990)