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Membro Assiduo
Professionista
l beneficiario ha il dovere di incassare o cambiare l’assegno entro 8 giorni (se residente nello stesso comune in cui viene emesso), o 15 giorni(se in un comune diverso).

Anche passate tali scadenze il titolo non perde validità, solo l’emittente ha facoltà di revocarlo. In questo caso il beneficiario non può agire legalmente.


La sostanza puoi farti dare un circolare dal conduttore ,lo tieni in cassetto per 15 giorni se la societa ha sede legale in un Comune differente dal Locatore.

Al 15 giorno se la fideiussione NON è consegnata al locatore,incassi l'assegno.

Alternative non ne vedo.....
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
l beneficiario ha il dovere di incassare o cambiare l’assegno entro 8 giorni (se residente nello stesso comune in cui viene emesso), o 15 giorni(se in un comune diverso).
Anche tu stai facendo un "pot-pourri" tra le norme relative all'assegno bancario e quelle relative all'assegno circolare.
Gli 8 o 15 giorni si riferiscono al termine di presentazione dell'assegno bancario. E la residenza del portatore non influisce su quel termine.
 

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Membro Assiduo
Professionista
Ma il termine di presentazione e'tutto.
Dopo il circolare puo essere revocato dall'emittente.
8 giorni stesso Comune:emittente/incasso
15 giorni fuori piazza.

L'assegno bancario e chi lo prende....
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
Ma il termine di presentazione e'tutto.
Dopo il circolare puo essere revocato dall'emittente.
Il termine di presentazione è normato dall'art. 32 L.A., che prevede che
"L'assegno bancario deve essere presentato al pagamento nel termine di..."
Ex art. 35 L.A., dopo spirato il termine di presentazione, ha effetto l'ordine al trattario di non pagare (quello che voi definite come "revoca") la somma dell'assegno bancario.
Per cui, il termine di presentazione esiste solamente per l'assegno bancario.
L'assegno circolare è invece normato nel Titolo II di quella legge (artt. 82-86).
L'unico articolo in cui si prevedono dei "termini", è quello che avevo già riportato (art. 84), concernente l'azione di regresso e l'azione contro l'emittente.
Per cui, il possessore decade dall'azione di regresso, se non presenta il titolo per il pagamento entro trenta giorni dall'emissione. L'azione contro l'emittente si prescrive nel termine di tre anni dall'emissione. Il possessore non deve osservare nessun "termine di presentazione" di 8, 15, ecc. giorni per ottenere il pagamento dell'assegno circolare. Deve fare solo attenzione a non superare il termine di tre anni dall'emissione, altrimenti non potrebbe più agire direttamente contro l'emittente.
L'emittente dell'assegno circolare non è certamente quello che intendi tu. L'emittente è un istituto di credito, a ciò autorizzato dall'autorità competente.
L'istituto di credito (emittente) non ha certamente il potere di revocare l'assegno circolare, una volta che l'abbia emesso. L'istituto emittente può solamente annullare l’assegno circolare che aveva emesso, se chi gli aveva richiesto di emetterlo, glielo riconsegna e quindi l'importo sarà restituito al richiedente.
 
Ultima modifica:

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Membro Assiduo
Professionista
Mille grazie Nemesis
Ho estratto il testo dal web sotto la voce assegno circolare termini d'incasso.

C'e'proprio confusione sul web....

Grazie ancora!!!!!!!!!!!
 

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