Si riporta di seguito la risposta dell' Agenzia delle Entrate ad un quesito posto da un contribuente.
Date: Fri, 25 Aug 2006 13:03:01 +0200
From: Agenzia delle Entrate - Contact Center <scentermail@sogei.it>
Testo richiesta informazioni:
..Non sapevo a chi fare questa domando, credo che questo sia la tipologia meno sbagliata.....Sono un collaboratore di una impresa familiare (un negozio), il titolare è mio fratello. Vorrei diventare amministratore del condominio dove abito.....Vorrei sapere se per fare l' amministratore dietro compenso è obbligatorio avere la P.IVA. E se in tal caso posso farlo usando la p.IVA di mio fratello (essendo collaboratore) fatturando con la p.IVA del negozio e assumendo io la carica di amministratore.....Vi ringrazio anticipatamente, su internet ho letto su vari forum tutto ed il contrario di tutto.
Testo risposta:
Gentile contribuente,
nel caso in esame risulta un'attivitа di amministrazione del condominio di cui fa parte , quindi non svolta con i caratteri della professionalitа ; in tal caso non occorre l'obbligo di tenuta della partita IVA .
La presente risposta non è resa a titolo di interpello ordinario ai sensi dell'art. 11 della legge n.212 del 2000, bensì a titolo di assistenza al contribuente ai sensi della Circolare Ministeriale n.99/E del 18/05/2000.
Il punto di vista fiscale
L' argomento è stato oggetto di numerose sentenze di Commissioni Tributarie , Tribunali Penali, Cassazione Civile e penale, molto spesso contrastanti tra l' individuazione di un lavoro autonomo (Con corrispettivi da assoggettare ad IVA) e la qualificazione di collaborazione assoggettabile solo ad IRPEF.
Punto fermo
la circolare del ministero delle finanze 24 dicembre 1992, n° 77, ha escluso chiaramente dalla soggettività passiva il proprietario di una unità immobiliare, esercente attività di lavoro dipendente, chiamato ad amministrare lo stabile di cui fa parte la stessa.
Dubbi
I dubbi riguardanti l' applicabilità di questa circolare, sorgono quando il valore percepito come lavoro dipendente risulti meno prevalente del valore percepito quale amministratore di condomìnio in caso l' Ente amministrato sia molto grande (300/500 unità immobiliari).
Oppure se lo stesso dipendente si ritrovi ad amministrare diversi Enti Condomìnio in cui abbia diverse unità immobiliari in proprietà.
Regola
Da tutto il discorso fino a quì intrapreso discende la regola che, in un condominio di dimensioni normali, il compenso percepito dal condòmino che sia nominato amministratore SOLTANTO nel condomìnio in cui abbia l' unità immobiliare in proprietà, è assoggettabile SOLO ad IRPEF.
Compète alla Commissione tributaria l' accertamento della situazione fiscale del contribuente: ossia se l' attività di amministratore di condomìnio sia soggetta all' apertura della Partita IVA, perchè svolta con mezzi organizzati e con carattere professionale.
Una adeguata sentenza della Commissione tributaria, se adeguatamente moticata, è inappellabile in Cassazione.
Questa è la sintesi del contenuto della sentenza della Suprema Corte del 1 giugno 2007, numero 12916, con la quale la Cassazione ha ribadito una volta ancora che se l' attività di amministratore viene svolta senza l' impiego di mezzi organizzati, non è soggetta ad IVA, e pertanto non è nemmeno necessario tenere il registro delle fatture e il registro degli acquisti.
Ciò spiega il motivo del contrasto tra alcune decisioni della Commissione Tributaria (Esempio Commissione Tributaria Centrale, luglio 1989 numero 4883), che in passato hanno sostenuto in casi specifici che la partita IVA non era necessaria, e alcune altre decisioni della cassazione che invece affermavano il contrario.
Il requisito dell' organizzazione professionale
In questo caso trattato con sentenza n. 12916/2007, l' amministratore aveva sostenuto che la propria attività non era svolta con mezzi organizzati, e che, pertanto, non poteva essere ritenuta attività professionale, facendo riferimento all' articolo 5, Comma 2, Dpr 633/72.
Questa impostazione dottrinale è sostenuta da una serie di sentenze della Cassazione, la quale inquadra una possibile collaborazione coordinata continuativa nell' attività di amministratore di condominio che consiste, come si ricava dagli articoli 1130 e 1131 del Codice Civile, in una attività intellettuale e tecnica non esclusivamente materiale.
Il reguisito dell' impiego di mezzi organizzati (con conseguente obbligo di apertura della posizione fiscale), è sicuramente presente quando un soggetto si occupi dell' amministrazione di una pluralità di enti condomìnio, costituiti da un elevato numero di partecipanti, non essendo pensabile che, in questo caso, l' attività si svolga senz l' utilizzazione coordinata di una pluralità di mezzi (calcolatrici, fotocopiatrici, computers, etc..etc...) e, quindi, senza un carattere professionale ed organizzativo efficace e adatto per queste funzioni di amministrazione.
In caso contrario, se l' amministrazione riguarda un solo condomìnio o un numero limitato di condomìni costituiti da un numero ristretto di partecipanti, non può configurarsi un esercizio di attività professionale, con conseguenti obblighi fiscali.