Permettetemi precisare che l' attività di amministratore condominiale poteva ( e puo' ) essere esercitata da una società di qualsiasi genere ; comunque è pur vero che difficilmente una società ( composta da amministratori) fallisce in quanto il capitale investito è relativamente basso ; se invece la società confonde i propri affari con i soldi dei condomini , in chiave truffaldina evidentemente , il fallimento potrebbe avere una qualche ragione.
Tale possibilità ( di gestire un condominio sotto forma di società intendo ) è stata avallata dalla nuova normativa del condominio , L. 220/2012 che fra l'altro ha previsto una serie di facoltà innovative : se richiesta , l' obbligatorietà della polizza RC a carico dell AC (che pero' non copre la sottrazione di denaro) , la possibilità di procedere ad una revisione annuale , la possibilità di consultare i registri di contabilità e altri in ogni momento, la possibilità di imporre all' AC l' adozione di un sito web dedicato con password individuale , ove pubblicare tutti i movimenti del C.corrente bancario (pure esso dedicato) e documenti del condominio di ogni sorta .
L'argomento dell' "amministratore scappa con la cassa " (provate testare i motori di ricerca con detti termini) ( o simili quali : "AC ruba la cassa e scappa" ) è diventato uno sport nazionale : La massima pena prevista dal codice penale è di tre anni di reclusione che scientificamente (sconti pena, condizionale, patteggiamento ) e sicurissimamente garantisce di non vedere le sbarre se non dall'esterno del carcere .
La nuova norma risente molto di queste truffe che hanno creato un danno prima di tutti agli amministratori condominiali onesti
La questione è cosi' sentita che ho inviato un articolo al giornale locale con cui collaboro ( che pubblicherà ??? non si sa ) . Lo inserisco ex novo in proopit.