ely

Membro Attivo
Proprietario Casa
ciao ragazzi sono Elena e vorrei gentilmente sottoporvi questa domanda: nel mio condominio di 6 unità sono presenti 2 corselli dei box tra i quali uno condominiale e uno di esclusiva proprietà. Questo condominio si trova a fronte strada e anche i passi carrai .
All'atto del rogito i 2 corselli box venivano consegnati perfettamente identici. Adesso il condomino del 1° corsello ( cioè quello di proprietà esclusiva ) ha deciso di cambiare tinta dei muri e rivestirlo in pietra senza aver avuto approvazione dagli altri condomini.
Può fare tutto questo tenendo presente che i corselli fanno parte della facciata dello stabile e che il lavoro non è stato mai deliberato?
N.B. l'AMMINISTRATORE DICE CHE NON PUO' INTERVENIRE IN QUANTO PROPRIETA' ESCLUSIVA - MA FACCIO PRESENTE CHE IL SIG. FA PARTE DI UN CONDOMINIO DI 6 UNITA' CON LO STESSO N. CIVICO - LO STESSO INGRESSO - CONTATORI - CITOFONI - CASSETTE POSTA NELLE PARTI COMUNI. Non deve attenersi alle regole generali di qualsiasi condominio dove si evince che le facciate non siano modificate se non con l'approvazione all'unanimita'? Ciao grazie
 

geomtupputi

Membro Attivo
Professionista
rovina l'estetica della facciata condominiale.
il discorso della proprietà esclusiva interviene nella ripartizione delle spese per i lavori
 

ely

Membro Attivo
Proprietario Casa
mi dispiace ma la sua risposta non mi è d'aiuto in quanto non ho capito se tali lavori potevano essere eseguiti o no senza delibera condominiale.
 

geomtupputi

Membro Attivo
Professionista
addirittura una valutazione negativa solo x aver dimenticato una parte della risposta...:applauso:

cmq serve la delibera di assemblea condominiale di approvazione per variazione dell'estetica della facciata
 

Antonio Azzaretto

Membro dello Staff
Ai sensi dell’art. 1122 c.c., il condòmino non può eseguire, nel piano o porzione di piano di sua proprietà, opere che rechino danni alle parti comuni dell’edificio.
Ciascun partecipante al condominio, perciò, nell’ambito della sua proprietà esclusiva, può effettuare tutte le opere di riparazione, miglioria o trasformazione, anche finalizzate al mutamento di destinazione, che ritiene opportune, purché tali opere non rechino danno alle parti comuni dell’edificio e non siano oltrepassati i limiti eventualmente previsti dal regolamento di condominio.

Il concetto di danno richiamato dall’art. 1122 non va limitato esclusivamente al danno materiale, inteso come modifica della conformazione esterna o della intrinseca natura della cosa comune, ma va esteso anche al danno conseguente alle opere che elidono o riducono apprezzabilmente le utilità ritraibili dalla cosa comune, anche se di ordine edonistico od estetico (Cass. 27-4-1989, n. 1947).
 

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