QUANDO L’INQUILINO È MOROSO
Il canone di locazione va sempre dichiarato anche se non è stato effettivamente percepito.
La legge prevede, però, che i redditi derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso abitativo,
se non percepiti, non concorrono a formare il reddito dal momento della conclusione del procedimento
giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore. In particolare, il reddito è
escluso da tassazione a partire dal momento in cui l’intimato non compare o, pur comparendo, non
si oppone (ai sensi dell'articolo 633 c.p.c.) oppure dal momento in cui l’intimato si oppone (ai sensi
dell'articolo 665 c.p.c.). Inoltre, nel caso in cui il giudice confermi la morosità dell’affittuario anche
per periodi precedenti, è riconosciuto un credito d’imposta di ammontare pari alle imposte versate
sui canoni scaduti e non percepiti.
In detti casi permane, comunque, l'obbligo di tassare l'unità immobiliare determinando il reddito
sulla base della sola rendita catastale
Questo e' quanto leggo dal sito dell'Agenzia delle Entrate.
Domanda: per interrompere il calcolo IRPEF (presumo con relativo modello F 23 o F 24), e' sufficiente un tentativo di conciliazione davanti il Giudice di Pace, magari anche non andato a buon fine, che attesti in modo comunque inoppugnabile il mancato pagamento? O il tentativo di conciliazione e' da intendersi come atto univoco, da comprovare nonostante l'invito, operato da una delle parti che si reputa danneggiata? E quindi unico atto utile e' l'ingiunzione di sfratto?
Aggiunto dopo 1 :
Grazie Sig Avv De Valeri, e' davvero una persona gentile: apprezzo molto
Buona giornata
Il canone di locazione va sempre dichiarato anche se non è stato effettivamente percepito.
La legge prevede, però, che i redditi derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso abitativo,
se non percepiti, non concorrono a formare il reddito dal momento della conclusione del procedimento
giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore. In particolare, il reddito è
escluso da tassazione a partire dal momento in cui l’intimato non compare o, pur comparendo, non
si oppone (ai sensi dell'articolo 633 c.p.c.) oppure dal momento in cui l’intimato si oppone (ai sensi
dell'articolo 665 c.p.c.). Inoltre, nel caso in cui il giudice confermi la morosità dell’affittuario anche
per periodi precedenti, è riconosciuto un credito d’imposta di ammontare pari alle imposte versate
sui canoni scaduti e non percepiti.
In detti casi permane, comunque, l'obbligo di tassare l'unità immobiliare determinando il reddito
sulla base della sola rendita catastale
Questo e' quanto leggo dal sito dell'Agenzia delle Entrate.
Domanda: per interrompere il calcolo IRPEF (presumo con relativo modello F 23 o F 24), e' sufficiente un tentativo di conciliazione davanti il Giudice di Pace, magari anche non andato a buon fine, che attesti in modo comunque inoppugnabile il mancato pagamento? O il tentativo di conciliazione e' da intendersi come atto univoco, da comprovare nonostante l'invito, operato da una delle parti che si reputa danneggiata? E quindi unico atto utile e' l'ingiunzione di sfratto?
Aggiunto dopo 1 :
Grazie Sig Avv De Valeri, e' davvero una persona gentile: apprezzo molto
Buona giornata