fachetti

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Sono nuovo nel forum per cui ringrazio in anticipo per un riscontro illuminante.
Mio padre è intestatario di un appartamento che potrebbe essere soggetto a pignoramento da parte di una banca o creditori della S.N.C di cui mio padre è socio amministratore col fratello, socio e pure amministratore con firme disgiunte. Sarebbe possibile donare il bene a mia madre e poi venderlo dopo un paio di anni rendendo così più difficile un eventuale pignoramento? In altre parole si può evitare la doppia vendita (azione consigliata dagli avvocati) e farne solo una? Mi chiedevo se in caso positivo, trattandosi di una casa in un residence al mare, fosse possibile per tutelare un eventuale acquirente impegnarsi ad acquistare un'altra casa nello stesso residence e intestata a mia madre con l'impegno scritto di non porla in vendita per i prossimi 5 anni. In questo modo se si riuscisse a risolvere i debiti in altro modo la famiglia conserverebbe il possesso di un appartamento e si potrebbe vendere la casa (attualmente in possesso) senza sottoporla a svalutazione in quanto bene pignorabile.
Grazie
 

maidealista

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Dal Codice Civile :
Dell'azione revocatoria
Art. 2901 Condizioni
Il creditore, anche se il credito è soggetto a condizione (13531 o a termine, può domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio coi quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni (206, 1113, 2740) quando concorrono le seguenti condizioni:
1) che il debitore conoscesse il pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, l'atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento;
2) che, inoltre, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse consapevole del pregiudizio, e, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, fosse partecipe della dolosa preordinazione.
Agli effetti della presente norma, le prestazioni di garanzia (1936, 1960, 2784, 2808), anche per debiti altrui, sono considerate atti a titolo oneroso, quando sono contestuali al credito garantito.
Non è soggetto a revoca l'adempimento di un debito scaduto.
L'inefficacia dell'atto non pregiudica i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede, salvi gli effetti della trascrizione (2652) della domanda di revocazione.
Art. 2902 Effetti
Il creditore, ottenuta la dichiarazione di inefficacia, può promuovere nei confronti dei terzi acquirenti le azioni esecutive o conservative sui beni che formano oggetto dell'atto impugnato.
Il terzo contraente, che abbia verso il debitore ragioni di credito dipendenti dall'esercizio dell'azione revocatoria, non può concorrere sul ricavato dei beni che sono stati oggetto dell'atto dichiarato inefficace, se non dopo che il creditore è stato soddisfatto.
Art. 2903 Prescrizione dell'azione
L'azione revocatoria si prescrive in cinque anni dalla data dell'atto (2934 e seguenti).
Art. 2904 Rinvio
Sono salve le disposizioni sull'azione revocatoria in materia fallimentare e in materia penale (c.p. 192 e seguenti).
+
http://www.jus.unitn.it/cardozo/Review/2004/REVOCATORIA.pdf
:daccordo:
 

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