massimo954

Membro Attivo
Buonasera,
siamo un condominio di 40 condomini; 8 di questi, tra cui il sottoscritto, hanno il loro alloggio in un corpo dello stabile (in tutto sono 3 i corpi dello stabile) con tetto in eternit. I tetti degli altri corpi sono da tempo stati rifatti, eliminando l'eternit.
Ora dobbiamo rifare il tetto togliendo l'eternit sostituito con una nuova copertura: paghiamo la spesa noi 8 (gli altri hanno già pagato la loro parte in passato).
Il problema: siccome alcuni, almeno un paio dei condomini, non hanno la possibilità di pagare, quando saremo arrivati a fine lavori, mancheranno dei soldi per saldare la fattura. L'amministratore chiederà con un decreto ingiuntivo il pagamento ai morosi; in tutto il tempo che ci vuole, se non pagano, c'è l'ipoteca, le spese dell'avvocato, il saldo del debito residuo della fattura: saremo noi 8 a dover anticipare queste quote mancanti, o saranno tutti i 40 a dover completare con proprie risorse, i soldi mancanti?
La domanda è importante perchè le quote degli altri si anticipano malvolentieri e se siamo solo in 8 ci sarà una bella sberla da pagare.
Grazie
Martino
 

Elisabetta48

Membro Senior
Proprietario Casa
Oggi abbiamo citato molto in un'altra discussione l'art. 1123 del Codice Civ.. Comma 3:
"Qualora un edificio abbia più scale, cortili, lastrici solari, opere o impianti destinati a servire una parte dell'intero fabbricato, le spese relative alla loro manutenzione sono a carico del gruppo di condòmini che ne trae utilità."

Temo che anche gli anticipi riguardino solo voi 8. D'altra parte hai detto che quelli delle altre scale hanno già provveduto alla loro parte di spese.
Non è una grande partenza, certamente, però ora il momento è buono perchè fino a giugno si può usufruire del 50% di detrazione su questo tipo di interventi. Immagino che lo facciate ora per questo.
 
J

JERRY48

Ospite
La sentenza n. 9148, del 10 aprile 2008, delle Sezioni unite della Cassazione ha introdotto un principio nuovo per la ripartizione delle spese nei condomini: per il pagamento delle somme dovute, i creditori del condominio possono citare in giudizio solo i condomini inadempienti, senza coinvolgere chi ha pagato regolarmente. In precedenza si riteneva che sussistesse una responsabilità solidale tra i condomini per la quale, in caso di morosità del condominio nei confronti di fornitori o imprese, i creditori potevano rivalersi su tutto il condominio, quindi sia sui condomini che avevano pagato la loro quota che su quelli inadempienti. D’ora in avanti, invece, chi è in regola con i pagamenti non potrà più essere chiamato a pagare per altri.
 

massimo954

Membro Attivo
Chissà come mai l'amministratore e i vari avvocati del condominio non lo sanno!!! Non lo sanno o non lo vogliono sapere? Diranno come sempre che non si applica al caso nostro: come posso fare a dire che devono chiedere l'applicazione di questa sentenza? Devo andare da un avvocato?
Grazie
Martino
 

Elisabetta48

Membro Senior
Proprietario Casa
Ho provato a curiosare un po' sul tema. Il problema grosso con le nostre leggi è che c'è tutto e pure il suo contrario, idem per le sentenze. Forse per questo il tuo amministratore e i vari avvocati del condominio sono prudenti. Per esempio c'è questa pagina di commento, del Sole24ore, alla sentenza citata da Jerry48:

http://www.espertorisponde.ilsole24...le-riscossione-crediti-morosita-:20080727.php

che riporta una sentenza di poco successiva (di una sezione sola della Cass. e per un caso un po' diverso) che contrasta un po' con quella. Ne riporto solo un pezzetto. Come si fa ad essere sicuri che non ci siano state altre sentenze successive discordanti da quella riportata da Jerry?? Forse Jerry lo sa per certo, se ha scritto così. Se gli altri non sono stati a fare ricerche accurate... restano ancorati alla via di minor resistenza: faccio pagar tutti e poi se la vedono tra di loro

Dal link al Sole24ore
"Di sicuro, la nuova pronuncia ha effetti deflagranti sulle gestioni condominiali, sovvertendo taluni principi consolidati, senza convincere gli studiosi della materia e men che meno la seconda sezione della Cassazione, che con una sentenza di poco successiva – Cassazione 4 giugno 2008, n. 14813 – relatore Triola – ha così deciso: «con il secondo motivo il ricorrente si duole della condanna al pagamento anche della quota di contributi che andava imputata all'altro comproprietario. Il motivo è infondato in quanto non viene chiarito il perché nella specie dovrebbe essere derogato il principio generale di cui all'articolo 1392, Codice civile, secondo il quale la solidarietà si presume in caso di pluralità di debitori». La nuovissima pronuncia – ancorché non corredata da una adeguata motivazione e ancorché resa in materia di comunione e non di condominio – sembra però dare il segno della contrarietà di qualche giudice della seconda sezione della Cassazione al principio affermato dalle Sezioni unite. Il che non lascia tuttavia sperare in un rapido ritorno ai principi del passato, atteso che – a norma dell'articolo 374, Codice di procedura civile, novellato dall'articolo 8, Dlgs 2 febbraio 2006 n. 40, con effetto dal 2 marzo 2006 – «se la sezione semplice ritiene di non condividere il principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite, rimette a queste ultime, con ordinanza motivata, la decisione del ricorso».

Quindi fino a qui prevarrebbe la sentenza delle Sezioni unite, ma dopo?????
 

Gratis per sempre!

  • > Crea Discussioni e poni quesiti
  • > Trova Consigli e Suggerimenti
  • > Elimina la Pubblicità!
  • > Informarti sulle ultime Novità

Discussioni simili a questa...

Le Ultime Discussioni

Alto