Utilizzo lo stesso contratto locazione cedolare secca da anni, copia/incolla solo per dati che variano del conduttore.
Settimana scorsa, mi sono sentito chiedere € 200 per procedere alla registrazione da parte del impiegato della agenzia entrate, perchè a Suo dire, vi era presente una penale che imponeva tale tassazione.
Per registrarlo mi ha chiesto di toglierla, altrimenti non lo registrerà.
Gli ho fatto notare che è sempre stata presente e nessuno mai ha obiettato quanto da lui chiesto.
Alla fine ho modificato l'articolo come da Sue indicazioni e settimana prossima, spero me lo registrerà.
Riporto il testo di cui il contendere:
....
Il contratto è stipulato per la durata di anni 4 (quattro), dal 01/xx/20xx al 30/xx/20xx e si intenderà rinnovato per altri 4 (quattro) anni nell'ipotesi in cui il locatore non comunichi al conduttore disdetta del contratto motivata ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, da recapitarsi a mezzo lettera raccomandata a.r. contenente la specificazione del motivo invocato, almeno sei mesi prima della scadenza,accollandosi integralmente le spese occorrenti per la risoluzione del contratto. Nell’ipotesi di recesso del contratto anticipato da parte del conduttore o comunicazione del recesso inoltrata al locatore con preavviso inferiore a mesi sei, è dovuta al locatore una penale di importo pari al deposito cauzionale, maggiorata degli interessi al tasso legale per il periodo intercorrente tra la data di recesso del contratto e la sua naturale scadenza.
....
Però, data la fiscale attenzione di questo soggetto o la mia ignoranza di norma, forse nuova o già vigente ed a me sconociuta, mi viene un dubbio ulteriore su un articolo che non è da lui stato oggetto di attenzione.
Articolo che nella nuova ristampa del contratto, presenterò invariato e che riporto di seguito, per una gradita disamina:
....
L'importo di euro 1.xxx,00 (millexx/00) sarà restituito al conduttore al momento della cessazione del contratto. Al termine della locazione, entro giorni quindici, tale deposito cauzionale sarà restituito, dopo la riconsegna dei locali e previa verifica dello stato dell'unità immobiliare e dell'osservanza di ogni obbligazione contrattuale. Eventuali danni non imputabili al normale deterioramento d'uso o costituenti causa di impedimento alla successiva locazione, comportano di fatto la non restituzione al conduttore del deposito cauzionale.
Ecco, dato che il contendere è sempre la non restituzione del deposito cauzionale, non vorrei che mi ritira fuori ancora la storia dei € 200 magari per fare il bravo efficiente impiegato modello che vuole il premio di produzione a spese mie ed alla faccia dei inqulini incivili.
Per la cronaca, l'ultima inquilina mi ha fatto danni da intervento straordinario e ha pure avuto in dietro il suo deposito pur di liberarmene.
Da quando in quà l'agenzia delle entrate si mette a leggere i contratti?
Ringrazio chi vorrà dare un parere di merito sul quanto esposto.
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Settimana scorsa, mi sono sentito chiedere € 200 per procedere alla registrazione da parte del impiegato della agenzia entrate, perchè a Suo dire, vi era presente una penale che imponeva tale tassazione.
Per registrarlo mi ha chiesto di toglierla, altrimenti non lo registrerà.
Gli ho fatto notare che è sempre stata presente e nessuno mai ha obiettato quanto da lui chiesto.
Alla fine ho modificato l'articolo come da Sue indicazioni e settimana prossima, spero me lo registrerà.
Riporto il testo di cui il contendere:
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Il contratto è stipulato per la durata di anni 4 (quattro), dal 01/xx/20xx al 30/xx/20xx e si intenderà rinnovato per altri 4 (quattro) anni nell'ipotesi in cui il locatore non comunichi al conduttore disdetta del contratto motivata ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, da recapitarsi a mezzo lettera raccomandata a.r. contenente la specificazione del motivo invocato, almeno sei mesi prima della scadenza,accollandosi integralmente le spese occorrenti per la risoluzione del contratto. Nell’ipotesi di recesso del contratto anticipato da parte del conduttore o comunicazione del recesso inoltrata al locatore con preavviso inferiore a mesi sei, è dovuta al locatore una penale di importo pari al deposito cauzionale, maggiorata degli interessi al tasso legale per il periodo intercorrente tra la data di recesso del contratto e la sua naturale scadenza.
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Però, data la fiscale attenzione di questo soggetto o la mia ignoranza di norma, forse nuova o già vigente ed a me sconociuta, mi viene un dubbio ulteriore su un articolo che non è da lui stato oggetto di attenzione.
Articolo che nella nuova ristampa del contratto, presenterò invariato e che riporto di seguito, per una gradita disamina:
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L'importo di euro 1.xxx,00 (millexx/00) sarà restituito al conduttore al momento della cessazione del contratto. Al termine della locazione, entro giorni quindici, tale deposito cauzionale sarà restituito, dopo la riconsegna dei locali e previa verifica dello stato dell'unità immobiliare e dell'osservanza di ogni obbligazione contrattuale. Eventuali danni non imputabili al normale deterioramento d'uso o costituenti causa di impedimento alla successiva locazione, comportano di fatto la non restituzione al conduttore del deposito cauzionale.
Ecco, dato che il contendere è sempre la non restituzione del deposito cauzionale, non vorrei che mi ritira fuori ancora la storia dei € 200 magari per fare il bravo efficiente impiegato modello che vuole il premio di produzione a spese mie ed alla faccia dei inqulini incivili.
Per la cronaca, l'ultima inquilina mi ha fatto danni da intervento straordinario e ha pure avuto in dietro il suo deposito pur di liberarmene.
Da quando in quà l'agenzia delle entrate si mette a leggere i contratti?
Ringrazio chi vorrà dare un parere di merito sul quanto esposto.
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