L'ha detto lei... l'americano era un gonzo.
Aveva diritto alla restituzione del denaro versato per una fontana che non può essere acquistata, avrebbe avuto anche diritto al risarcimento del danno, ma non avrebbe mai potuto denunciare penalmente totò.
I beni immobili sono soggetti ad un regime di pubblicità che, di norma, esclude sorprese sia in merito alla loro titolarietà, sia con riferimento al loro stato giuridico / amministrativo. Per tale ragione l'acquisto di un immobile viene di norma preceduta dalla c.d. "due diligence immobiliare" (per usare un termine che ora va di moda), cioè dall'esame delle carte ad opera di un geometra / avvocato / notaio di fiducia.
E' quasi impossibile che i dati relativi l'esistenza di un abuso edilizio, la presenza di ipoteche oppure la diversa titolarietà del bene possano essere nascosti o falsati dal venditore, quindi è quasi impossibile che a questo venditore possa essere contestato il compimento di artifizi e raggiri e quindi la truffa.
Il venditore dovrà invece rispondere del proprio comportamento innanzi al giudice civile, restituendo quanto ricevuto e risarcendo il danno inferto.