giovannipellicoro

Nuovo Iscritto
Ciao a tutti,
un rendiconto di gestione,non viene approvato per gravi irregolarità.L'assemblea revoca l'amministratore e conferisce mandato ad un terzo per le revisione al rendiconto non approvato.Nella assemblea straordinaria che dovrà esprimersi per l'approvazione del rendiconto revisionato, è legittimo che possa partecipare al voto anche il cognato dell'amministratore revocato al quale non era stato approvato il suo rendiconto? A mio parere ritengo che il " cognato ", per correttezza morale ( o conflitto di interesse ? ) avrebbe dovuto astenersi dal partecipare alla votazione.
Il "cognato", quindi, non solo ha votato CONTRO il nuovo rendiconto, ma alla richiesta del segretario di voler esprimere motivazione sul voto contrario, è stato risposto semplicemente " Voto soltanto contro.Punto " P.S. L'assemblea ha approvato con 582,50 mm.mi. Il "cognato", delegato da parte di sua moglie (sorella dell'ex amministratore ) + altri 2, rappresentava complessivamente 227 mm.mi. Secondo voi è stato corretto l'atteggiamento del "cognato " ?.
Grazie.:rabbia:
 

Antonio Azzaretto

Membro dello Staff
Non riesco a capire bene la questione.

L' assemblea dei condòmini è chiamata ad approvare la bozza di rendiconto della gestione predisposta dall' amministratore.

Il revisore ha il potere di controllare la gestione, di esprimere un giudizio, di presentare il suo lavoro all' assemblea, ma non ha la possibilità di andare oltre.

Soltanto quando l' assemblea nomina un' altro amministratore al posto di quello "reggente"; solo allora il potere amministrativo passa effettivamente di mano, e pertanto il condomìnio ha la possibilità di responsabilizzare l' amministratore decaduto.
 

giovannipellicoro

Nuovo Iscritto
Non riesco a capire bene la questione.

L' assemblea dei condòmini è chiamata ad approvare la bozza di rendiconto della gestione predisposta dall' amministratore.

Il revisore ha il potere di controllare la gestione, di esprimere un giudizio, di presentare il suo lavoro all' assemblea, ma non ha la possibilità di andare oltre.

Soltanto quando l' assemblea nomina un' altro amministratore al posto di quello "reggente"; solo allora il potere amministrativo passa effettivamente di mano, e pertanto il condomìnio ha la possibilità di responsabilizzare l' amministratore decaduto.

L'assemblea dei condomini, contestualmente alla revoca dall'incarico dell'amministratore resosi responsabile per le gravi irregolarità amministrative evidenziate nel rendiconto che ha sottoposto alla approvazione dell'assemblea che puntualmente ha bocciato, ha provveduto oltre che alla nomina del nuovo amministratore, anche ad affidare l'incarico a persona diversa dal nuovo amministratore , perchè provvedesse alla rielaborazione di un NUOVO rendiconto che tenesse conto di TUTTE le spese sostenute nell'anno contabile riferite ESCLUSIVAMENTE a quelle sostenute e supportate da IDONEA DOCUMENTAZIONE e GIUSTIFICATIVI CONTABILI . Premetto che il mandato relativo alla rielaborazione contabile, l'assemblea lo ha conferito a persona interna al condominio ed esperta in materia. A lavoro ultimato, il nuovo rendiconto è stato consegnato all'amministratore in carica, affinchè questi provvedesse alla sua divulgazione verso i condomini e nei tempi previsti, convocare una assemblea condominiale con all'odg la discussione ed approvazione del NUOVO rendiconto di gestione,RIVISTO e CORRETTO rispetto a quello " TAROCCATO " Spero ora di averti chiarito il dubbio da te esternato, ribadendoti che :
1- I condomini hanno legittimamente revocato dall'incarico l'amministratore "taroccante" in occasione della presentazione del suo rendiconto ( taroccato) di gestione durante l'assemblea ordinaria all'uopo convocata;
2 - I condomini hanno nominato il nuovo amministratore di condominio congiuntamente alla revoca del precedente durante la stessa assemblea;
3 - I condomini,pur avendo nominato un nuovo amministratore, hanno conferito l'incarico a persona diversa da quest'ultimo (ma altrettanto all'altezza di assolvere all'incarico affidatogli) perchè si desse luogo alla rielaborazione della intera contabilità " taroccata" con una altra contabilità che evindenziasse le REALI SPESE SOSTENUTE E DOCUMENTATE e che fossero anche CORRETTAMENTE IMPUTATE e RIPARTITE tra i vari condomini.
Credo a questo punto che tutto sia più chiaro e che tu mi gratificassi del tuo parere circa il fatto se alla assemblea di condominio convocata per approvare il NUOVO rendiconto ( quello RIPULITO dai "tarocchi" ) il COGNATO dell 'amministratore "taroccatore" in qualità di DELEGATO della moglie condomino effettivo nonchè sorella dell'amm.re taroccatore e di altri due condomini, sia legittimato ad esprimere il suo voto al NUOVO RENDICONTO ( che ovviamente è stato di parere NEGATIVO ) oppure avrebbe dovuto astenersi per correttezza morale o per presunta conflittualità di interesse. Grazie
 

Antonio Azzaretto

Membro dello Staff
L' articolo 2373 del codice civile, dettato in materia societaria, stabilisce che il diritto di voto non può essere esercitato dal socio nelle delibere in cui egli ha, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello della società.

Ove il socio voti, in presenza di un conflitto di interessi, la delibera che rechi danno alla società è impugnabile quando - senza il voto dei soci che avrebbero dovuto astenersi dalla votazione - non si sarebbe raggiunta la necessaria maggioranza.

Il principio (a parte qualche contrastante pronuncia del passato (Si veda per tutte, Tribunale di Napoli, 4 ottobre 1967), è ritenuto applicabile parzialmente alla materia condominiale, in virtù di una interpretazione analogica o estensiva.
Si vedano in questo senso e tra le altre, le pronunce della Cassazione 28 gennaio 1976 n. 270 e 22 luglio 2002, n. 10683, per le quali, nel computo delle maggioranze dell' Assemblea del condomìnio è applicabile la norma dettata in materia di società per il conflitto di interessi.

Tuttavia, non sarà l' assemblea condominiale a poter impedire il diritto di voto al condòmino in conflitto.

Questo conflitto potrà eventualmente essere accertato dal giudice, nel caso in cui la delibera assembleare venisse impugnata. Dall' applicabilità dell' art. 2373 del Codice Civile alla materia condominiale, deriva che deve essere ravvisata una situazione di conflitto di interessi tra condomìnio e condòmino tutte le volte in cui sussista una situazione giuridica idonea a determinare la possibilità che il potere deliberativo dell' assemblea sia esercitato dal condòmino in contrasto con l' interesse collettivo e, cioè, quando il condòmino sia portatore di un interesse personale all' adozione di decisioni diverse da quelle vantaggiose per il condomìnio.

Il conflitto di interessi può anche essere soltanto potenziale, non essendo necessaria la ricorrenza di sintomi indicativi dell' effettività del conflitto, ma non è configurabile qualora sia possibile identificare, in concreto, una sicura divergenza tra le ragioni personali (che potrebbero concorrere a determinare la volontà dei condòmini di maggioranza, e l' interesse istituzionale del condomìnio (Cassazione, 14 novembre 1997 n. 11254 e cassazione, 18 maggio 2001, n. 6853).
 

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