mega

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Proprietario Casa
Salve,
Mia zia ha un appartamento affittato con contratto 4+4 con scadenza ottobre 2021.
ha intenzione di inviare una raccomandata 6 mesi prima della scadenza per dire che è disponibile ad un nuovo contratto ma vorrebbe chiedere un aumento.
Domande:
Qual’e’ la formula giusta per scrivere la raccomandata?
Quanto può chiedere di aumento? Ossia esiste una legge con un tetto Max di percentuale di aumento che può essere richiesta?
grazie😉
 

uva

Membro Storico
Proprietario Casa
con scadenza ottobre 2021.
Solamente se ad ottobre scadrà il secondo periodo contrattuale (l'ottavo anno) o il terzo, ecc, tua zia potrà comunicare al conduttore (tramite lettera raccomandata ar e osservando il preavviso di 6 mesi) la sua intenzione di non rinnovare il contratto alle condizioni attuali.
Potrà proporgli un nuovo canone di locazione, senza dover rispettare un tetto o una percentuale di aumento rispetto a quello attuale, in quanto si tratta di un contratto "libero".

Se invece si tratta della scadenza del primo quadriennio, non è possibile alcun aumento arbitrario del canone. Soltanto l'adeguamento annuale Istat se previsto da apposita clausola contrattuale e se non è stata esercitata l'opzione per la cedolare secca.
 

giusi911

Membro Attivo
Proprietario Casa
Se invece si tratta della scadenza del primo quadriennio, non è possibile alcun aumento arbitrario del canone. Soltanto l'adeguamento annuale Istat se previsto da apposita clausola contrattuale e se non è stata esercitata l'opzione per la cedolare secca.

Domanda per Uva
Allo stesso modo, alla scadenza del primo quadriennio non si potrebbe nemmeno risolvere il contratto? Cioè allo scadere dei primi 4 anni mandando raccomandata si può avvisare di non voler prorogare il contratto per gli altri 4?
Grazie
 

uva

Membro Storico
Proprietario Casa
alla scadenza del primo quadriennio
il locatore può evitare il rinnovo per il secondo quadriennio solo se ricorre una delle condizioni elencate nell' art. 3, c. 1 l. 431/1998:

Art. 3.
Disdetta del contratto da parte del locatore

1. Alla prima scadenza dei contratti stipulati ai sensi del comma 1 dell'articolo 2 e alla prima scadenza dei contratti stipulati ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, il locatore può avvalersi della facoltà di diniego del rinnovo del contratto, dandone comunicazione al conduttore con preavviso di almeno sei mesi, per i seguenti motivi:
a) quando il locatore intenda destinare l'immobile ad uso abitativo, commerciale, artigianale o professionale proprio, del coniuge, dei genitori, dei figli o dei parenti entro il secondo grado;
b) quando il locatore, persona giuridica, società o ente pubblico o comunque con finalità pubbliche, sociali, mutualistiche, cooperative, assistenziali, culturali o di culto intenda destinare l'immobile all'esercizio delle attività dirette a perseguire le predette finalità ed offra al conduttore altro immobile idoneo e di cui il locatore abbia la piena disponibilità;
c) quando il conduttore abbia la piena disponibilità di un alloggio libero ed idoneo nello stesso comune;
d) quando l'immobile sia compreso in un edificio gravemente danneggiato che debba essere ricostruito o del quale debba essere assicurata la stabilità e la permanenza del conduttore sia di ostacolo al compimento di indispensabili lavori;
e) quando l'immobile si trovi in uno stabile del quale è prevista l'integrale ristrutturazione, ovvero si intenda operare la demolizione o la radicale trasformazione per realizzare nuove costruzioni, ovvero, trattandosi di immobile sito all'ultimo piano, il proprietario intenda eseguire sopraelevazioni a norma di legge e per eseguirle sia indispensabile per ragioni tecniche lo sgombero dell'immobile stesso;
f) quando, senza che si sia verificata alcuna legittima successione nel contratto, il conduttore non occupi continuativamente l'immobile senza giustificato motivo;
g) quando il locatore intenda vendere l'immobile a terzi e non abbia la proprietà di altri immobili ad uso abitativo oltre a quello eventualmente adibito a propria abitazione. In tal caso al conduttore è riconosciuto il diritto di prelazione, da esercitare con le modalità di cui agli articoli 38 e 39 della legge 27 luglio 1978, n. 392.
 

giusi911

Membro Attivo
Proprietario Casa
il locatore può evitare il rinnovo per il secondo quadriennio solo se ricorre una delle condizioni elencate nell' art. 3, c. 1 l. 431/1998:

Art. 3.
Disdetta del contratto da parte del locatore

1. Alla prima scadenza dei contratti stipulati ai sensi del comma 1 dell'articolo 2 e alla prima scadenza dei contratti stipulati ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, il locatore può avvalersi della facoltà di diniego del rinnovo del contratto, dandone comunicazione al conduttore con preavviso di almeno sei mesi, per i seguenti motivi:
a) quando il locatore intenda destinare l'immobile ad uso abitativo, commerciale, artigianale o professionale proprio, del coniuge, dei genitori, dei figli o dei parenti entro il secondo grado;
b) quando il locatore, persona giuridica, società o ente pubblico o comunque con finalità pubbliche, sociali, mutualistiche, cooperative, assistenziali, culturali o di culto intenda destinare l'immobile all'esercizio delle attività dirette a perseguire le predette finalità ed offra al conduttore altro immobile idoneo e di cui il locatore abbia la piena disponibilità;
c) quando il conduttore abbia la piena disponibilità di un alloggio libero ed idoneo nello stesso comune;
d) quando l'immobile sia compreso in un edificio gravemente danneggiato che debba essere ricostruito o del quale debba essere assicurata la stabilità e la permanenza del conduttore sia di ostacolo al compimento di indispensabili lavori;
e) quando l'immobile si trovi in uno stabile del quale è prevista l'integrale ristrutturazione, ovvero si intenda operare la demolizione o la radicale trasformazione per realizzare nuove costruzioni, ovvero, trattandosi di immobile sito all'ultimo piano, il proprietario intenda eseguire sopraelevazioni a norma di legge e per eseguirle sia indispensabile per ragioni tecniche lo sgombero dell'immobile stesso;
f) quando, senza che si sia verificata alcuna legittima successione nel contratto, il conduttore non occupi continuativamente l'immobile senza giustificato motivo;
g) quando il locatore intenda vendere l'immobile a terzi e non abbia la proprietà di altri immobili ad uso abitativo oltre a quello eventualmente adibito a propria abitazione. In tal caso al conduttore è riconosciuto il diritto di prelazione, da esercitare con le modalità di cui agli articoli 38 e 39 della legge 27 luglio 1978, n. 392.

Grazie mille Uva!
 

uva

Membro Storico
Proprietario Casa
Se il locatore disdice il contratto senza rispettare quanto sopra, rischia grosso!

Art. 3, l. 431/1998:

comma 3. Qualora il locatore abbia riacquistato la disponibilità dell'alloggio a seguito di illegittimo esercizio della facoltà di disdetta ai sensi del presente articolo, il locatore stesso è tenuto a corrispondere un risarcimento al conduttore da determinare in misura non inferiore a trentasei mensilità dell'ultimo canone di locazione percepito.

comma 5. Nel caso in cui il locatore abbia riacquistato, anche con procedura giudiziaria, la disponibilità dell'alloggio e non lo adibisca, nel termine di dodici mesi dalla data in cui ha riacquistato la disponibilità, agli usi per i quali ha esercitato facoltà di disdetta ai sensi del presente articolo, il conduttore ha diritto al ripristino del rapporto di locazione alle medesime condizioni di cui al contratto disdettato o, in alternativa, al risarcimento di cui al comma 3.
 

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