L'indennità per la perdita di avviamento è esplicitamente esclusa dall'art. 35 l. 392/1978 in alcuni casi, fra cui l'esercizio di attività professionali nell'immobile:
"Art. 35
Limiti
Le disposizioni di cui all’articolo precedente non si applicano in caso di cessazione di rapporti di locazione relativi ad immobili utilizzati per lo svolgimento di attività che non comportino contatti diretti con il pubblico degli utenti e dei consumatori nonché destinati all’esercizio di attività professionali, ad attività di carattere transitorio, ed agli immobili complementari o interni a stazioni ferroviarie, porti, aeroporti, aree di servizio stradali o autostradali, alberghi e villaggi turistici."