Vediamo se riusciamo a estrarre la risposta giusra direttamente dal D.M. Ho evidenziato ciò che presumo sia la categoria di appartenenza del veicolo in oggetto. Non conosco tutti i dettagli dei vari provvedimenti in materia (che non è e non è mai stata la mia)
Art. 1. Termini di pagamento
1. Dal 1 gennaio 1998 le tasse automobilistiche sono corrisposte con le seguenti modalita’ ed entro i seguenti termini di scadenza:
a) per le autovetture e per gli autoveicoli per il trasporto promiscuo con motore alimentato a benzina, o a GPL o a metano, anche se in alternativa alla benzina, o a gasolio, se aventi le caratteristiche tecniche di cui all’articolo 65, comma 5, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 19 ottobre 1993, n. 427, o elettrico, con potenza fiscale superiore a 9 cavalli, se immatricolati fino al 31 dicembre 1997, o con potenza
effettiva superiore a 35 KW o a 47 CV, se immatricolati successivamente a tale data, e per gli autoscafi iscritti nei pubblici registri: in unica soluzione per periodi fissi annuali decorrenti dal 1 gennaio, 1 maggio e 1 settembre;
b) per gli stessi autoveicoli di cui alla precedente lettera a), con potenza fiscale fino a 9 cavalli, se immatricolati fino al 31 dicembre 1997, o con potenza effettiva fino a 35 KW o a 47 CV, se immatricolati successivamente a tale data, e per tutti i motoveicoli: in unica soluzione per periodi fissi annuali decorrenti dal 1 febbraio e 1 agosto;
c) per le autovetture e gli autoveicoli ad uso promiscuo da locare senza conducente o con alimentazione a gasolio privi delle caratteristiche tecniche indicate alla lettera a), con potenza fiscale superiore a 9 cavalli, se immatricolati fino al 31 dicembre 1997, o con potenza effettiva superiore a 35 KW o 47 CV, se immatricolati successivamente a tale data: per uno o due periodi fissi quadrimestrali decorrenti dal 1 gennaio, 1 maggio e 1 settembre o per l’intero anno (12/12) decorrente dall’inizio di uno dei suddetti periodi fissi;
d) per le autovetture e gli autoveicoli ad uso promiscuo da locare senza conducente o con alimentazione a gasolio privi delle caratteristiche tecniche indicate nella lettera a), con potenza fiscale fino a 9 cavalli, se immatricolati fino al 31 dicembre 1997, o con potenza effettiva fino a 35 KW o 47 CV, se immatricolati
successivamente a tale data: per un periodo fisso semestrale decorrente dal 1 febbraio e 1 agosto oppure per l’intero anno (12/12) decorrente dall’inizio di uno dei suddetti periodi fissi;
e) per tutti gli altri autoveicoli diversi da quelli di cui alle precedenti lettere, per i rimorchi, per i motori fuori bordo da applicare ad imbarcazioni non iscritte nei pubblici registri: per uno o due periodi fissi quadrimestrali decorrenti dal 1 febbraio, 1 giugno e 1 ottobre, oppure per un intero anno (12/12) decorrente dall’inizio di uno dei suddetti periodi fissi.
2. Il pagamento e’ effettuato nel corso del mese iniziale dei periodi fissi sopra stabiliti. La decorrenza di detti periodi fissi per i veicoli immatricolati fino al 31 dicembre 1997 e’ quella gia’ fissata per l’anno 1997.
3. Il rinnovo del pagamento di tutte le tasse fisse, compresa quella per la targa di prova, e’ eseguito nel mese di gennaio.
Art. 2. Autoveicoli immatricolati per la prima volta
1. Per i veicoli e autoscafi immatricolati per la prima volta, le tasse sono dovute a decorrere dal mese in cui avviene l’immatricolazione e sono versate entro tale mese o nel mese successivo a quello d’immatricolazione qualora questa avvenga negli ultimi dieci giorni del mese.
2. Per i veicoli indicati alla lettera a) dell’articolo 1, le tasse sono corrisposte per un periodo superiore ad otto mesi e fino alla scadenza di aprile, agosto o dicembre immediatamente successiva agli otto mesi predetti; per quelli indicati alla lettera b), per un periodo superiore a sei mesi e fino alla scadenza di gennaio o luglio
immediatamente successiva ai sei mesi predetti; per tutti gli altri veicoli: fino ad una delle scadenze dei periodi fissi per essi stabiliti all’articolo 1, escluso in ogni caso il pagamento per un solo mese.
3. Per i veicoli immatricolati per la prima volta soggetti a tassa fissa annua, il tributo relativo all’anno di immatricolazione e’ versato in unica soluzione nel mese in cui avviene l’immatricolazione stessa, e qualora questa abbia luogo negli ultimi dieci giorni del mese, la tassa fissa annua puo’ essere corrisposta nel mese
successivo.