La SCIA comprende le manutenzioni straordinarie che potrebbero interessare anche le strutture, senza modificare il volume, la sagoma, dei prospetti e/o delle superfici.
A quanto pare in coerenza con la massima della sentenza.
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La SCIA comprende le manutenzioni straordinarie che potrebbero interessare anche le strutture, senza modificare il volume, la sagoma, dei prospetti e/o delle superfici.
sostanzialmente il progettista ha sbagliato la misurazione dell’ante operam. Ha dichiarato in altezza di colmo maggiore di quella esistente (reale 5,10 mt , rappresentata 5,40) facendo vedere nel post operam e ante operam 5,40. Quindi il 20% di volumetria su cui ho pagato oneri concessori parte da un volume di partenza non corretto. il problema è anche che questo tetto è accanto ad un altro tetto la cui linea di colmo verrebbe a due altezze diverse mentre graficamente è rappresentato su tutta una linea. Che è assurdo perché non sarebbe mai potuto venire alla stessa linea di gronda, si pensi solo alla coibentazione per rendere il tetto abitabile ed il volume del tetto ventilato, facendo due conti 30 cm sono dichiarati dal volume “infedele” , 28,3 cm dal pacchetto tetto dai listelli di legno alla regola, totale 58,3 sopra la linea di colmo attuale. La struttura e’ già autorizzata al genio ( orditura principale in acciaio e archecci in legno) e c’è la DIL, abbiamo iniziato a montare i pilastri della linea di gronda e pilastri del colmo. La settimana prossima dovranno essere montati obliqui e travi ed a questo punto il nuovo colmo sarà visibile ad occhio nudo.Il quesito si basa sulla mancata coerenza tra stato di fatto e stato modificato. Il Progettista e DD.LL. ha presentato due realtà differenti tra loro (questo desumo da quanto scrive Pepgia) e, da quanto descrive, lo stato di fatto presentava un'altezza totale di ml. 5,40 ma allo stato modificato risulta più basso di 30 cm; questo si deduce da quanto descrive Pegia. Confermi? se questo è corretto si tratta di una difformità formale. Ma nella riga successiva mi appare rovesciato il problema: prima di tutto chiarezza: lo stato finale ha il colmo a quota superiore allo stato di fatto o il colmo è a quota inferiore? Dal quesito apparirebbe una dichiarazione del progettista "errata" allo stato dei luoghi . Per poter centrare il quesito servirebbe chiarezza: la volumetria è maggiore o inferiore allo stato precedente? Certo la Legge ri riferimento è la 380/2001 e sue successive modifiche ed integrazioni; ma una domanda viene spontanea: il Progettista nonchè DD.LL. può dimostrare, oltre qualsiasi dubbio, di aver fatto un errore formale, quidi dichiararlo e condeguente rettificarlo, o da quanto presentato non può dimostrare nulla? La situazione cambierebbe molto, se non moltissimo. PEPGIA mi può precisare meglio? Grazie.
Dici?Situazione più chiara rispetto a quanto precedentemente esposto
Il titolo è valido. Le demolizioni e ricostruzioni sono nella stessa area di sedime e con gli stessi volumi.
Quindi il 20% di volumetria su cui ho pagato oneri concessori parte da un volume di partenza non corretto
Ha dichiarato in altezza di colmo maggiore di quella esistente (reale 5,10 mt , rappresentata 5,40) facendo vedere nel post operam e ante operam 5,40.
1. Sì abbiamo un vincolo paesaggistico: fasce di rispetto di fiumi. L'autorizzazione nella relazione descrittiva dice che "si autorizza ad alzare la quota della linea di gronda e del colmo" senza specificare quanto (il grafico allegato però mostra la linea di colmo continua con il tetto adiacente e la linea di gronda rialzata come da progetto edilizio.
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