pepgia

Membro Ordinario
Proprietario Casa
in una scia in alternativa al PDC che prevede diversi interventi di ristrutturazione pesante (demolizioni e ricostruzioni in cemento armato), 3 pratiche strutturali ed un recupero sottotetto, il progettista (anche direttore dei lavori) ha sbagliato a misurare nell'ante operam l'altezza complessiva dalla terra al colmo. In pratica l'altezza complessiva reale è 5,10 ed ha dichiarato 5.40. Conseguentemente nel grafico del post operam il colmo rimane come nell'alte operam mentre nello stato dei luoghi il colmo viene rialzato di 40 cm.
Cosa rischio? Potrebbero annullarmi il titolo eseguendo le opere?
Se dovessero fare degli esposti i vicini invidiosi
1) potrei sanarlo?
2) nel caso in cui non lo volessi sanare, il comune mi da un tempo in cui mi chiede di regolarizzare la documentazione?
3) mi verrà revocato il titolo in modo iirrevocabile?

Grazie
Saluti
 

pepgia

Membro Ordinario
Proprietario Casa
è un recupero sottotetto. Il titolo è valido. Le demolizioni e ricostruzioni sono nella stessa area di sedime e con gli stessi volumi. Quello che volevo sapere è cosa devo aspettarmi. Ho fatto investimenti molto pesanti, il tetto è l'ultima cosa rimasta e non vorrei che mi possa decadere tutto il titolo solo per un errore sul tetto
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
Una Scia con una ristrutturazione pesante che altera la sagoma dell'edificio?
Art. 23, comma 01 del D.P.R. n. 380/2001:
In alternativa al permesso di costruire, possono essere realizzati mediante segnalazione certificata di inizio di attività:
a) gli interventi di ristrutturazione di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c);
[omissis]


Art. 10, comma 1, lettera c):
gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, nei casi in cui comportino anche modifiche della volumetria complessiva degli edifici ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d'uso, nonché gli interventi che comportino modificazioni della sagoma o della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti di immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
 
U

User_57897

Ospite
Il quesito si basa sulla mancata coerenza tra stato di fatto e stato modificato. Il Progettista e DD.LL. ha presentato due realtà differenti tra loro (questo desumo da quanto scrive Pepgia) e, da quanto descrive, lo stato di fatto presentava un'altezza totale di ml. 5,40 ma allo stato modificato risulta più basso di 30 cm; questo si deduce da quanto descrive Pegia. Confermi? se questo è corretto si tratta di una difformità formale. Ma nella riga successiva mi appare rovesciato il problema: prima di tutto chiarezza: lo stato finale ha il colmo a quota superiore allo stato di fatto o il colmo è a quota inferiore? Dal quesito apparirebbe una dichiarazione del progettista "errata" allo stato dei luoghi . Per poter centrare il quesito servirebbe chiarezza: la volumetria è maggiore o inferiore allo stato precedente? Certo la Legge ri riferimento è la 380/2001 e sue successive modifiche ed integrazioni; ma una domanda viene spontanea: il Progettista nonchè DD.LL. può dimostrare, oltre qualsiasi dubbio, di aver fatto un errore formale, quidi dichiararlo e condeguente rettificarlo, o da quanto presentato non può dimostrare nulla? La situazione cambierebbe molto, se non moltissimo. PEPGIA mi può precisare meglio? Grazie.
 
U

User_57897

Ospite
Chiedo scusa per qualche errore di battitura ... portate pazienza! Attendo chiarimenti da Pepgia.
 

Gianco

Membro Storico
Professionista
il progettista (anche direttore dei lavori) ha sbagliato a misurare nell'ante operam l'altezza complessiva dalla terra al colmo. In pratica l'altezza complessiva reale è 5,10 ed ha dichiarato 5.40. Conseguentemente nel grafico del post operam il colmo rimane come nell'alte operam mentre nello stato dei luoghi il colmo viene rialzato di 40 cm.
5,40-5,10=0,30
Se l'errore è solo sul progetto si può rimediare inoltrando un progetto in rettifica per l'errore grossolano. Mentre se precedentemente l'immobile risultava con il colmo a 5,10 e è stato realizzato con altezza di m 5,40, è evidentemente un abuso edilizio e solo il tecnico può vedere se sia possibile rimediare o sia necessario intervenire per regolarizzare.
Poi per chiarire
La segnalazione certificata di inizio attività è una variazione della CILA. In sostanza, con poche modifiche la CILA diventa una SCIA. La SCIA comprende le manutenzioni straordinarie che potrebbero interessare anche le strutture, senza modificare il volume, la sagoma, dei prospetti e/o delle superfici.
 

Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
Conosco l'articolo ...
Art. 23, comma 01 del D.P.R. n. 380/2001:
In alternativa al permesso di costruire, possono essere realizzati mediante segnalazione certificata di inizio di attività:

Sapevo di quell'Articolo ...ma conosco anche questa sentenza del Consiglio di Stato N. 5984 del 2018 che afferma come la modifica della sagoma e la ristrutturazione "pesante" implichi il Permesso di Costruire.
 

Gratis per sempre!

  • > Crea Discussioni e poni quesiti
  • > Trova Consigli e Suggerimenti
  • > Elimina la Pubblicità!
  • > Informarti sulle ultime Novità

Le Ultime Discussioni

Alto