erwan

Membro Assiduo
anche tu puoi dire quello che vuoi; giusto o sbagliato che sia...

quel che sicuramente non si può fare è far dire alla legge quel che si vuole.
(anche se è uno sport di moda)

come sempre, tutte le norme vanno lette insieme:

l'articolo citato, il 468, specifica esattamente i casi in cui si applica il 467.
 

uva

Membro Storico
Proprietario Casa
Chiarisco la mia opinione, premettendo che non sono né un avvocato né un notaio.

La sostituzione prevale sulla rappresentazione, ma in questo caso non operano né l'una né l'altra.

Non si applica la sostituzione perché il testatore non ha espresso tale volontà nel testamento.

Non si applica la rappresentazione (che è una conseguenza stabilita dalla legge e opera solo nei casi previsti dall'art. 468 C.C.) perché nel caso in esame i chiamati all'eredità NON sono quelli indicati nell'art. 468 C.C.

La rappresentazione non si può invocare in tutti i casi in cui non vi sia sostituzione, ma solo se ricorrono le condizioni di cui all'art. 468.
In pratica possono beneficiare della rappresentazione i nipoti di nonno (figli di figli del de cuius premorti o che rinunciano) e i nipoti di zio (figli di fratelli/sorelle del de cuius premorti o che rinunciano).

Se esistono norme di legge che dispongono diversamente, allargando l'istituto della rappresentazione ad altri soggetti, io non le conosco.
 

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