arciera

Membro Senior
Proprietario Casa
Volevo scrivere: ciò che è stato donato va in collazione. Il donante non lo ha vincolato a sue espresse volontà, dobbiamo desumere che è una quota di legittima già utilizzata. Le spese scolastiche si conteggiano quindi come donazione (materia fiscale), ma solo queste. Nulla e' dovuto per il mantenimento vitale del proprio discendente. Solo le tasse e i libri. Che poi sono quelle riconosciute come detrazioni fiscali.
 

Luigi Criscuolo

Membro Storico
Proprietario Casa
@arciera secondo me con questo ultimo intervento hai contraddetto quello che avei scritto nell'intervento precedente.
Comunque mi sembra di aver capito tra le righe dell' O.P. che propabilmente i genitori morendo abbiano lasciato un testamento risarcitorio nei confronti del figlio, o dei figli, che non hanno usufruito del mantenimento per il conseguimento della Laurea e della specializzazione e magari l'avvio della professione. Infatti l'azione giudiziaria l'ha promossa la dottoressa, che a rigor di logica dovrebbe aver avuto una parte di eredità minore rispotto agli altri. Ora che i soldi spesi per far studiare un figlio, e mantenerlo agli studi fuori sede, siano una donazione, secondo me, è una forzatura. La donazione è un atto scritto che comporta la alienazione del bene; qui c'é qualcosa di scritto in merito? "Io e tua madre ti manteniamo agli studi ma se tu non ci restituisci i soldi la somma equivalente ti verrà decurtata dalla tua parte di eredità."
Se io, genitore, faccio dei bonifici sul c/c di uno dei miei figli, perché questo ha perso il lavoro, in seguito alla mia morte (tuca fer) improvvisa, gli altri miei figli potrebbero dire al beneficiato:" Ehi ma tu hai già avuto 10.000 euro dal babbo."
 

arciera

Membro Senior
Proprietario Casa
sì, a ragione lo potrebbero dire. Infatti lo si fa di nascosto da tutti. Come una rapina nel pieno della notte.
La collazione è l’atto col quale taluni soggetti che abbiano accettato l’eredità conferiscono nell’asse ereditario quanto hanno ricevuto dal defunto in vita per donazione.
Oggetto della collazione sono tutte le donazioni dirette, ossia i contratti attraverso i quali un soggetto arricchisce un altro per spirito di pura liberalità, e tutte le donazioni indirette, cioè tutti quegli atti compiuti avvalendosi di negozi che hanno una causa (in senso giuridico) propria diversa da quella liberale, tipica della donazione diretta (ad esempio: il pagamento delle tasse scolastiche. Questa è una donazione indiretta perché utilizza uno strumento tipico diverso dalla donazione – il pagamento di debito altrui - per spirito di liberalità).
fonte:
Avv. Simone Scelsa -
Ordine degli Avvocati di Milano
ARGOMENTO: SUCCESSIONI

le tasse, i libri sono debiti contratti dallo studente. Sono privati e nominativi.
[DOUBLEPOST=1387835804,1387835611][/DOUBLEPOST]Si può dispensare il donatario dalla collazione. Va scritto e rientra nella quota libera a disposizione. Ma deve essere una puntualizzazione del donante
 

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