Per quanto riguarda le disposizioni testamentarie il testante può esprimere liberamente le sue volontà, può pretermettere degli eredi o destinare quote delle sue proprietà a suo piacimento. Il testamento deve essere pubblicato, cioè registrato presso il Registro dei testamenti; di solito si fa tramite notaio il quale si limita a dichiarare la accertata presenza del testamento, non entra nel merito delle disposizioni, perché non ne ha titolo.
A questo punto si apre un duplice scenario: il primo consiste nell'accettare le disposizioni, anche dispotiche, del testante, quindi la successione seguirà le disposizioni testamentarie; il secondo scenario consiste nel discutere e non accettare le disposizioni testamentarie. Questa facoltà di contestare le disposizioni testamentarie è riservata secondo il c.c., agli eredi legittimari: figli (di qualsiasi tipo), coniuge superstite, ed, in mancanza di figli, gli ascendenti, se ancora viventi. Solo costoro, rivolgendosi al giudice, otterranno la correzione delle disposizioni testamentarie ed ottenere parti di eredità conformi a quanto detta il c.c. nella loro situazione specifica. Nel caso
@eredita contesa il c.c. stabilisce che la signora madre/vedova debba riservare i 2/3 del suo patrimonio ai 4 figli, che se lo divideranno in parti uguali, mentre potrà disporre liberamente di 1/3 del suo patrimonio.
Si parla di patrimonio cioè di beni immobili (case e terreni), mobili registrati (auto,barche ecc... ecc...), depositi bancari, investimenti ecc... ecc... . Quindi la testante può distribuire le sue proprietà in modo opportuno in modo da rispettare le quote previste del c.c. ma lasciando l'intera proprietà di un bene ad un solo erede.
Ma se il patrimonio della signora madre consiste in qualche decina di migliaia di euro e 8/12 di casa diventa facile scoprire qualsiasi manovra che possa essere inquadrata in una donazione, diretta o indiretta, per cui oggetto di collazione e riduzione al momento della divisione ereditaria. Perché le donazioni fatte in vita vengono considerate anticipi sull'eredità.
Quindi per quanto riguarda la proprietà della casa della madre: 2/3 di 8/12 sono 8/18 cioè 4/9 da dividere in 4 cioè 1/9 a testa; 1/3 di 8/12 sono 8/36 cioè 2/9 che rappresentano la quota di proprietà della casa che potrà destinata a chiunque: diciamo in parti uguali tra i due figli rimasti in casa quindi altro 1(9 a testa.
Alla fine della proprietà materna al figlio A spetterà 1/9; al figlio B spetterà 1/9; al figlio C spetteranno (1/9+1/9=) 2/9 ed al figlio D spetteranno (1/9+1/9=) 2/9.
Riprova 1/9+1/9+2/9+2/9= 6/9 =2/3 di proprietà materna (8/12 precedentemente indicati sono equivalenti a 2/3).
La parte di eredità paterna è già consolidata tra i 4 fratelli quindi sulla proprietà totale della casa ,con la morte della madre, la comunione ereditaria, secondo il c.c. potrebbe essere: al figlio A 7/36; al figlio B 7/36; al figlio C 11/36 ed al figlio D 11/36.
Riprova 7/36+7/36+11/36+11/36 = 36/36 cioè tutta la casa.