Paella92

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Proprietario Casa
buongiorno, innanzitutto mi scuso se è già stata data riposta a questa tematica abbastanza particolare ma non ho trovato quella che facesse al mio caso

io e mio fratello abbiamo ereditato una proprieta' in possesso di mia zia in linea retta la quale abitava ormai da sola da quasi 30 anni, dopo la morte di suo marito (nostro zio acquisito). non avendo figli, risulta che la quota di mia zia (83,33%) sia stata splittata tra me e mio fratello mentre risulta che il restante 16,67% sia suddiviso tra gli eredi di mio zio acquisito in piccole quote.
Siamo a conoscenza che mia zia aveva il diritto di far una pratica di usucapione quando era in vita per arrivare a possedere la quota totale del 100% ma avendo rotto il femore abbiamo sempre rimandato. La domanda è: è possibile da parte nostra in qualche modo beneficiare di questo diritto potendo dimostrare con testimone e quietanze di bollette, spese condominiali che lei ha vissuto da sola per quasi 30 anni in quell'appartamento e quindi imposessarci noi delle restanti quote?

Più che altro non è un discorso monetario ma la difficolta di risalire a tutti gli eredi (sulla visura risultano esserci altre persone decedute)

Nota: abbiamo già fatto la successione quindi le sue quote 83,33% sono già state splittate a metà tra me e mio fratello. come si può far valere il diritto che aveva mia zia concretamente cambiando le quote in conservatoria? serve un atto di mediazione immobilare o notarile? tra l'altro con l'atto di mediazione mi pare di capire che ci sarebbero anche dei benefici fiscali

Ringrazio anticipatamente chi può aiutarci a capire come procedere
Lorena
 

Excalibur

Membro Attivo
Proprietario Casa
Non è un gran consiglio il mio: a fonte di questioni così complesse credo che la strada migliore sia investire nel costo di una consulenza di un professionista (avvocato/notaio) che possa consigliarvi per il meglio. Fatevi fare un preventivo per il "consulto" perché, come è giusto, il detto professionista dovrà ascoltarvi, prendere informazioni prima di esprimere un parere. E poiché ci investe del tempo deve essere retribuito. In bocca al lupo.
 

Gianco

Membro Storico
Professionista
Inizialmente dovete verificare se siete gli unici eredi legittimi.
Poi, se ne avete diritto in quanto unici avete fatto male ad indicare solo quella quota nella dichiarazione di successione. Vi conviene rettificarla e dichiarare l'intera proprietà e poi con la domanda di voltura vi potete intestare.
Di fatto vostra zia, possedendo quella casa da più di vent'anni senza corrispondere niente ad altri eventuali comproprietari, come se fosse totalmente sua e senza che alcuno abbia contestato, ha usucapito.
 

Luigi Criscuolo

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Proprietario Casa
se la morte del marito della zia è avvenuta dopo il 1975, data dell'entrata in vigore del nuovo diritto di famiglia (prima era riconosciuta la figura del capofamiglia che coincideva con quella del marito e che condizionava moltissimo la capacità di ereditare della moglie superstite) in mancanza di figli ma in presenza di fratelli del de cuius, la suddivisione sarebbe questa: 2/3 del valore dei beni del de cuius al coniuge superstite più il diritto di abitazione della casa coniugale e dell'uso del mobilio in essa contenuto; 1/3 del valore dei beni del de cuius da dividere in parte uguali tra i fratelli.
La presenza del diritto di abitazione fa decadere la possibilità di usucapire la casa.
 

Paella92

Membro Attivo
Proprietario Casa
Inizialmente dovete verificare se siete gli unici eredi legittimi.
Si siamo sicuramente gli unici eredi di mia zia
Poi, se ne avete diritto in quanto unici avete fatto male ad indicare solo quella quota nella dichiarazione di successione.
Si ora me ne rendo conto
Vi conviene rettificarla e dichiarare l'intera proprietà e poi con la domanda di voltura vi potete intestare.
Concretamente come si rettifica una successione? il problema che le quote in conservatoria riportavano ancora la quote residue % degli eredi di nostro zio, serve una dichiarazione in forma libera pur avendo in conservatoria registrate ancora le quote % residue agli eredi di nostro zio?
Ma la zia non aveva il diritto di usare vita natural durante della casa coniugale senza nulla dover riconoscere agli altri eredi del marito? E se così fosse avrebbe potuto usucapire?
mio zio aveva anche un box che mia zia ha venduto quando è defunto e ha liquidato già a suo tempo per la parte spettante gli eredi di mio zio. per la casa non li ha liquidati subito proprio perchè dopo 20 anni avrebbe avuto diritto all'usucapione che però non hai mai esercitato purtroppo (ha vissuto solo lei per oltre 20 anni e possiamo dimostrarlo con bollette vicini etc)
se la morte del marito della zia è avvenuta dopo il 1975, data dell'entrata in vigore del nuovo diritto di famiglia (prima era riconosciuta la figura del capofamiglia che coincideva con quella del marito e che condizionava moltissimo la capacità di ereditare della moglie superstite) in mancanza di figli ma in presenza di fratelli del de cuius, la suddivisione sarebbe questa: 2/3 del valore dei beni del de cuius al coniuge superstite più il diritto di abitazione della casa coniugale e dell'uso del mobilio in essa contenuto; 1/3 del valore dei beni del de cuius da dividere in parte uguali tra i fratelli.
La presenza del diritto di abitazione fa decadere la possibilità di usucapire la casa.
nostro zio è morto dopo il 1975, non ha eredi figli nè fratelli/sorelle ma solo nipoti o forse cugini
 

Luigi Criscuolo

Membro Storico
Proprietario Casa
nostro zio è morto dopo il 1975, non ha eredi figli nè fratelli/sorelle ma solo nipoti o forse cugini
i nipoti sono figli dei propri figli oppure figli di propri fratelli/sorelle; i nipoti che tu citi che razza di nipoti sono? figli di fratelli/sorelle della moglie?
Nella successione legittima si segue la linea della consanguineità i parenti della moglie non c'entrano, a meno che non sia stato redatto un testamento, perché non sono consanguinei con il de cuius.
Se lo zio non ha avuto figli dal matrimonio e se gli sono premorti i fratelli e le sorelle, a questi subentrano, per rappresentazione, i loro figli che sono nipoti consanguinei ("carnali").
Chi ha curato la successione dello zio facendo la suddivisione della casa 5/6 alla zia ed 1/6 da dividere in parti uguali tra i nipoti?
Se lo zio è morto dopo il 1975 la zia superstite aveva il diritto di abitazione della casa coniugale e l'uso del mobilio in essa contenuto: il diritto di abitazione è un diritto reale che è legato alla esistenza in vita dell'esercitante tale diritto. Quindi finché era in vita non poteva esserci usucapione in quanto una delle condizioni per far scattare l'usucapione è quella di usare e possedere gratuitamente un immobile di proprietà altrui: la zia, inoltre,vista la suddivisione attualmente risultante in catasto, era proprietaria di 1/2 (50%) della casa, altrimenti, se la casa fosse stata di proprietà al 100% del marito, anziché avere l' 83,33% (cioè 5/6) come risulta al catasto, ma, probabilmente, anche alla Conservatoria dei Registri Immobiliari, avrebbe il 66,67% (cioè 2/3).
 

Gianco

Membro Storico
Professionista
Inizialmente dovete verificare se siete gli unici eredi legittimi.
Questo era il presupposto. Evidentemente i nipoti citati non sarebbero dovuti essere figli di fratelli del de cuius. Tant'è che l'art. 582 dopo il nuovo diritto di famiglia disponeva:
Ratio Legis

Al coniuge il legislatore del 1975 ha riservato un trattamento di favore, limitando il concorso con i collaterali [v. 75] fino al secondo grado (e ai loro discendenti che succedono per rappresentazione ai sensi dell'art. 467del c.c.). Ante riforma, il concorso avveniva fino al quarto grado.
 

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