Pare che l'unico bene caduto in successione sia un immobile: Una volta perfezionata la successione ( atto fiscale da redigere e presentare entro un anno dal decesso all'agenzia delle entrate) l’immobile è entrato a far parte di una “ comunione ereditaria”
In linea di principio, ciascun coerede può chiedere lo scioglimento della comunione ereditaria in qualunque momento (art. 713 c. c.), salvo le limitazioni previste nell’eventuale testamento laddove il deceduto abbia posto limitazioni, prevedendo, ad esempio, che la divisione non venga effettuata prima del decorso di un un tot periodo di tempo, ma non oltre 5 anni dalla apertura della successione ( ossia dalla morte) . Eccezionalmente (es: necessità inderogabili di recuperare somme liquide per curare un famigliare grave), l'autorità giudiziaria, in presenza di gravi circostanze, può disporre l'immediata divisione della massa ereditaria.
La divisione, inoltre, può anche essere sospesa dal giudice qualora, nell'immediato, la comunione ereditaria possa subirne un grave pregiudizio (art. 717 c. c.).
Le allego, inoltre, altri articoli del Codice Civile ( di facile comprensione) che fanno al caso suo
Art. 720. --Immobili non divisibili.--Se nell'eredità vi sono immobili non comodamente divisibili, o il cui frazionamento recherebbe pregiudizio alle ragioni della pubblica economia o dell'igiene, e la divisione dell'intera sostanza non può effettuarsi senza il loro frazionamento, essi devono preferibilmente essere compresi per intero, con addebito dell'eccedenza, nella porzione di uno dei coeredi aventi diritto alla quota maggiore, o anche nelle porzioni di più coeredi, se questi ne richiedono congiuntamente l'attribuzione. Se nessuno dei coeredi è a ciò disposto, si fa luogo alla vendita all'incanto.
Art. 721.--Vendita degli immobili.--I patti e le condizioni della vendita degli immobili, qualora non siano concordati dai condividenti, sono stabiliti dall'autorità giudiziaria.
Art. 728. --Conguagli in danaro.--L'ineguaglianza in natura nelle quote ereditarie si compensa con un equivalente in danaro.
Art. 732--Diritto di prelazione.--Il coerede, che vuol alienare (ndr:vendere) a un estraneo la sua quota o parte di essa, deve notificare la proposta di alienazione, indicandone il prezzo, agli altri coeredi, i quali hanno diritto di prelazione. Questo diritto deve essere esercitato nel termine di due mesi dall'ultima delle notificazioni. In mancanza della notificazione, i coeredi hanno diritto di riscattare la quota dall'acquirente e da ogni successivo avente causa, finché dura lo stato di comunione ereditaria.--Se i coeredi che intendono esercitare il diritto di riscatto sono più, la quota è assegnata a tutti in parti uguali.