Broma

Membro Attivo
Proprietario Casa
Buonasera,
vorrei effettuare/inserire un interpello all'Agenzia delle Entrate, ma non ho capito come farlo

vorrei chiedere se il bonus "eliminazione barriere architettoniche", al pari di quello edilizio che assorbe anche quello per nuovo mobilio, assorbe anche l'acquisto per sostituzione/rottamazione di : portone condominiale con adeguato portone automatico, modifica delle porte di accesso in ascensore, attualmente doppie manuali e a battuta - questo perché la sola realizzazione di una rampa condominiale per permettere l'accesso al piano rialzato ai condomini con sedia-rotelle sarebbe insufficiente : essi abitano al 4° piano
 

vittorievic

Membro Senior
Proprietario Casa
I lavori di eliminazione delle barriere architettoniche non sono considerati interventi trainanti per approfittare del Sismabonus e/o del Ecobonus (attualmente al 90%).
I lavori di eliminazione delle barriere architettoniche previsti dall’articolo 16-bis, comma 1, lettera e) del Tuir (ascensori, montacarichi e lavori per favorire la mobilità interna ed esterna attraverso la comunicazione e la robotica) possono essere agevolati anche con il Superbonus, ma solo se sono realizzati congiuntamente ad un intervento trainante di efficientamento energetico o antisismico.
Comunque non ho capito se i condomini che usano la sedia a rotelle raggiungono il quarto piano con le rampe oppure con l'ascensore.
 
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Broma

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Proprietario Casa
grazie, rispondo per punti

il condominio non è intenzionato ad utilizzare il SUPERBONUS 110% o 90% che sia : per questo chiedevo se esiste "apparentamento" similare al bonus-mobili - da quanto ho letto sinora, non è previsto "apparentamento"

attualmente le persone con disabilità per rientrare a casa da fuori, debbono :
> abbandonare la sedia-rotella all'inizio delle scale-condominiali, al di fuori dell'edificio
> salire con difficoltà le scale
> attendere, anche seduti sulla loro sedia-rotelle, l'ascensore e quindi entrare "in piedi nella cabina" perchè la sedia non riesce a passare in cabina con l'utilizzatore seduto
> raggiungere la loro abitazione al 4° piano e finalmente rientrare nella loro abitazione seduti sulla loro sedia-rotelle

naturalemte, senza aiuto esterno che sposta la sedia-rotelle quando da loro non utilizzato, queste persone rimangono "bloccate sul posto" in attesa del buon-samaritano
 

vittorievic

Membro Senior
Proprietario Casa
il condominio non è intenzionato ad utilizzare il SUPERBONUS 110% o 90% che sia : per questo chiedevo se esiste "apparentamento" similare al bonus-mobili - da quanto ho letto sinora, non è previsto "apparentamento"
Anche nel 2023 è attivo il bonus barriere architettoniche, la detrazione del 75% sulle spese sostenute da cittadini, imprese ed enti pubblici e privati per l’eliminazione di ostacoli alla mobilità. La proroga arriva nella Legge di Bilancio 2023 che estende la misura fino al 2025.Sono previsti però dei massimi di spesa a seconda del tipo di edifici interessati dall’intervento, fino a un tetto di 50.000 euro.
Il bonus barriere architettoniche 2023 spetta a chiunque – sia privati cittadini che imprese – faccia richiesta di detrazione IRPEF del 75% dimostrando di aver effettuato spese chiaramente volte a eliminare le barriere architettoniche.
I lavori possono essere decisi a livello condominiale con la maggioranza dei presenti che abbiano 500/1000 oppure possono essere fatti dal singolo condomino senza bisogno di delibera condominiale.
Per quanto riguarda la descrizione minuziosa di quello che devono fare i portatori di handicap motori per uscire ed entrare da edifici costruiti nello scorso millennio non mi dici nulla di nuovo.
Dovete installare un montascale appropriato (che arrivi su strada) per raggiungere il pianerottolo di arrivo dell'ascensore ma sopratutto dovete cambiare le dimensioni dell'ascensore per farci entrare la sedia a rotelle ed eventualmente un accompagnatore.
La soluzione più drastica sarebbe cambiare casa dove non ci siano barriere architettoniche.
 

Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
vorrei chiedere se il bonus "eliminazione barriere architettoniche", al pari di quello edilizio che assorbe anche quello per nuovo mobilio, assorbe anche l'acquisto per sostituzione/rottamazione di : portone condominiale con adeguato portone automatico,
Un "portone automatico" ?
Premesso che non esiste alcun effetto "trainante" (esclusivo del Superbonus) nei lavori che permettono di accedere ai bonus generici ... se intendi quello di ingresso principale ho fondati sospetti che le persone "invalide" farebbero meglio a cercare diversa residenza.
 

Broma

Membro Attivo
Proprietario Casa
I lavori possono essere decisi a livello condominiale con la maggioranza dei presenti che abbiano 500/1000
non erano cambiate queste proporzioni ?

dovremo informarci meglio : circolava voce in condominio, sia sufficiente superare 333 mm di proprietà autorizzativa in assemblea, per le opere che rientrano nel 75%

grazie per i suggerimenti, anche se rimangon tali : cercare diversa residenza non è cosa da proporre a chi non lavora più

si cerca di aiutare "tutti" come si riesce
 

vittorievic

Membro Senior
Proprietario Casa
non erano cambiate queste proporzioni ?

dovremo informarci meglio : circolava voce in condominio, sia sufficiente superare 333 mm di proprietà autorizzativa in assemblea, per le opere che rientrano nel 75%

La delibera con la quale approvare le opere per l'eliminazione delle barriere architettoniche richiede la maggioranza degli intervenuti che rappresentino almeno la metà del valore dell'edificio, ovvero 500 millesimi, come stabilito dall'art. 1136 secondo comma cod. civ.
Quelli che sostengono 333/1000 sono fermi alla legge in vigore ante Legge 220/2012: questa ha modificato in parte la Legge 13/89 incrementando le maggioranze assembleari per la delibera di interventi finalizzati ad abbattere tali barriere, e portandole alla metà più uno sia dei partecipanti all'assemblea sia dei millesimi.
 

effemme8

Membro Attivo
Proprietario Casa
Tutto quanto sopra é per condomini partecipati

Ma cosa succede per le situazioni normali?

Pongo una domanda con specifico esempio: un condominio con circa 21 proprietari

All'assemblea ha partecipato solamente 550 mm ed é stata approvata l'installazione di rampa-muraria, per un costo di circa 8'000€, con solo 480 mm

I lavori sono iniziati dopo circa 90gg ed oramai terminati - alcuni assenti non vogliono contribuire, ma non hanno fatto ricorso - nessuno ha fatto ricorso al giudice

Possono rifiutarsi di pagare, senza appello al giudice da richiedere entro i soliti 30gg?
 

vittorievic

Membro Senior
Proprietario Casa
All'assemblea ha partecipato solamente 550 mm ed é stata approvata l'installazione di rampa-muraria, per un costo di circa 8'000€, con solo 480 mm
Il QUORUM COSTITUTIVO definisce la presenza minima di condòmini con relativa quota millesimale affinché l’assemblea sia regolarmente composta.
L’assemblea in prima convocazione è regolarmente costituita se:
a) numero di condomini presenti in assemblea costituisce la maggioranza dei partecipanti al condominio
b) numero di di condomini presenti in assemblea rappresenta almeno i 2/3 del valore intero dell’edificio
L’assemblea in seconda convocazione è regolarmente costituita se:
a) numero di condomini presenti in assemblea costituisce almeno 1/3 dei partecipanti al condominio
b) numero di di condomini presenti in assemblea rappresenta almeno i 1/3 del valore intero dell’edificio.
Tuttavia per approvare lavori che coinvolgano tutti i condomini (come nel caso di abbattimento delle barriere architettoniche) il QUORUM DELIBERATIVO sia in prima che seconda convocazione prevede la maggioranza dei presenti (50%+1) che detengano 500/1000.
In questo caso specifico: 1/3 di 21 sono 7 partecipanti (anche per delega) con 333/1000 per la costituzione della assemblea; ma occorrono 4 partecipanti (anche per delega) che abbiano 500/1000 per deliberare.
Nel caso prospettato ci sono gravi mancanze da parte del Presidente della assemblea e da parte dell' Amministratore, che, entrambi ( ma sopratutto l'amministratore) queste cose le dovrebbero sapere.
Altra pecca dell'Amministratore è stata quella di non aver raccolto in un fondo apposito tutti i soldi corrispondenti all'importo dei lavori deliberati e di aver dato il benestare all'inizio dei lavori senza copertura finanziaria.
Le delibere approvate con una maggioranza inferiore a quella prescritta, oppure senza la corretta costituzione dell'assemblea, infatti, non sono mai nulle ma solo annullabili nei modi e nei termini previsti dal c.c..
Se i contrari non hanno impugnato e non pagano penso che si andrà in tribunale se non altro per chiedere la revoca del mandato all'amministratore.

L'unica scappatoia è quella che uno dei non presenti non abbia ancora ricevuto il verbale della assemblea per cui, per lui solo, i 30 giorni per impugnare la delibera decorrono dal ricevimento del verbale.
 
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