Poch

Membro Attivo
Mi permetto qualche considerazione su quanto ho letto. A mio parere sono le leggi a non essere retroattive nella maggioranza dei casi, contrariamente alle sentenze che per loro natura non possono non produrre, nella maggioranza dei casi, effetti retroattivi. Facciamo qualche esempio: un lavoratore licenziato, che ricorra al giudice, perchè lo fa? Per ottenere una sentenza anche a distanza di anni che produca effetti retroattivi, per vedersi cioè reintegrato ex tunc nel lavoro con conseguente risarcimento dei danni causato da un licenziamento ingiusto. All'opposto, che cosa fa la Pubblica Ammnistrazione che scopra che, per esempio un professore, un medico, un funzionario hanno occupato un ruolo o un posto in forza di un titolo non valido? Si rivolge al giudice perchè, verificata la non validità del titolo, emetta una sentenza che annulli la nomina, con relativa restituzione dei compensi indebitamente corrisposti negli anni a chi ha "usurpato" posti a scapito di chi invece ne aveva legittimamente titolo.
Se non fosse così, che senso avrebbe - per restare in campo condominiale - l'impugnazione di una delibera con conseguente suo annullamnento, se non producesse effetti retroattivi? Quanto ai compensi/liquidazioni dell'ammnistratore, non sapevo - ma c'è sempre da imparare - che potessero essere oggetto di impugnazione... A me - e penso a tanti altri - risulta che un giudice interviene sulla legittimità, sulla regolarità, sulla correttezza formale della convocazione, della costituizione, della verbalizzazione di un'Assemblea e delle sue delibere, non già nel merito, nella fattispecie il compenso dell'Amministratore, su cui è libera, autonoma e sovrana unicamente l'Assemblea.
 

Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
Direi che con la "retroattività" non bisogna mischiare capre e cavoli o fare di ogni erba un fascio.

E' la Legge stessa ad affermare che ogni delibera approvata è valida ed efficace.
Anche se viene impugnata rimane valida finché non arriva sentenza di annullamento.

Quindi mai si potrà hiedere la restituzione del compenso per un lavoro svolto.
Questione diversa se si contestano "malefatte" nella gestione o d errori che abbiano causato danni.
 

basty

Membro Storico
Proprietario Casa
Quesito e risposte interessanti.
Certo che 4 anni di attesa per determinare se la convocazione era stata regolare o meno, è allucinante: non ho letto ci fossero altre contestazioni di merito.
 

Poch

Membro Attivo
Caro Basty, ho letto solo ora il tuo intervento. Concordo ovviamente con te sul fatto che quattro anni, per sentenziare che una convocazione sia stata regolare o meno, sono troppi. Come ho scritto, il ritardo, però, non è dipeso da un singolo giudice ma dall'avvicendamento che vi è stato con un altro collega che inesorabilmente ha rallentato l'iter processuale. Partendo poi dal presupposto che non si possono impugnare nel merito e nei contenuti le delibere, ma solo la regolarità e la correttezza della convocazione e costituzione dell'Assemblea, è giocoforza ricorrere ad appigli formali ( in questo caso l'avviso di convocazione depositato nella cassetta postale solo due giorni prima dell'Assemblea ) per poter " scardinare" e quindi annullare tutto quanto in essa deliberato. L'impugnazione di un'Assemblea per irregolarità della convocazione non è un capriccio quindi, a cui facilmente ognuno di noi rinuncerebbre, ma una necessità: basti pensare che questo amministratore non consegnava mai la documentazione richiesta prima dell'Assemblea, non consegnava l'estratto conto, non pagava in tempo le polizze assicurative e bollette con conseguenti aggravi di interessi, non motivava certe spese, ecc. Non è un caso che - come ho scritto sopra - nell' arco dei quattro anni, in attesa della sentenza che ha annullato tutti i punti all'odg dell'Assemblea ( in primis la nomina dell'ammnistratore ), io abbia dovuto richiedere, tramite la Volontaria Giurisdizione, ed ottenere, in sole due udienze ed in appena sei mesi, la sua revoca giudiziale per "Gravi Irregolarità"
 

Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
Partendo poi dal presupposto che non si possono impugnare nel merito e nei contenuti le delibere

Inesatto.
Se una delibera dispone su certe questioni o presa con maggioranza insufficente può benissimo essere impugnata sul "contenuto e sul merito". (vedi delibere "nulle")

Anche quelle prese con le dovute maggiroanze ma su particolari "temi" possono essere impugnate come per esempio quelle sulle "innovazioni gravose/voluttuarie" (delibere "annullabili").

basti pensare che questo amministratore non consegnava mai la documentazione richiesta prima dell'Assemblea, non consegnava l'estratto conto

Questi non sono "motivi" formalmente validi per citare in causa.
I documenti debbono essere messi a disposizione o consegnati anche durante la discussione in assemblea.
Non si comrendessero basterà rinviare l'approvazione.

non pagava in tempo le polizze assicurative e bollette con conseguenti aggravi di interessi, non motivava certe spese, ecc

Queste invace sono "irregolarità/inadempienze" per le quali si possono anche chiedere i "danni"...purchè la maggioranza non ratifichi.
 

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