Ti premetto che da circa 40 faccio solo ed esclusivamente edilizia convenzionata, detto ciò ti chiarisco: la ex legge 167 e la 865 nonché la copiosa normativa anche regionale sono le basi dell'edilizia convenzionata agevolata che trova fondamento in legislazione degli inizi del '900. Tale normativa prevedeva l'esproprio di aree da parte di comuni che attraverso lo strumento della convenzione venivano date a cooperative edilizie, e non solo, in diritto di superficie poichè il prezzo di cessione area equivalente al prezzo di esproprio (BASSISSIMO). Successivamente, e con alterne vicende e sentenze, tale teorema é sfumato poiché le aree espropriate vanno pagate al valore venale nonché al corrente prezzo di mercato (attualmente vigente). Gli immobili convenzionati per evitare giustamente delle speculazioni che nulla avevano a che fare con il sociale non potevano trasferirsi prima di 20 anni, solo a soggetti che ne avevano i requisiti ecc.. Nel tempo tale normativa è stata modificata più volte sino a che i 20 anni si sono ridotti a 5 e per giustificati e dimostrati motivi anche a 3 (salute, lavoro). Inoltre spirati i termini di scadenza del mutuo agevolato a suo tempo stipulato decade il resto dei vincoli. Non confondiamo quello che secondo noi può essere giusto o no, che pur sempre é una linea di pensiero condivisibile o meno, ma é mille miglia lontana dalla normativa che regola tale fattispecie complessa. Oggi il diritto di superficie proprio per il costo delle aree che va al prezzo di mercato non ha più ragione di esistere e proprio per dismettere facendo anche e sopratutto cassa in una delle finanziarie é stata data la possibilità ai comuni e ai proprietari superficiari di trasformare PAGANDO il diritto di superficie in proprietà. Il COMUNE non é che ti ordina di farlo ma ti dice che allo scadere della concessione potrebbe non rinnovartela per cui il tutto passerebbe di proprietà comunale. DUBBI E DOMANDE SONO SEMPRE QUA. Se il mio racconto ti é troppo riassuntivo ti invio le circa 900 pagine dsei vari step normativi e ti renderai conto da solo. Salutissimi a tutta la congreca. Salvo!
Aggiunto dopo 2 minuti :
La bucalossi é una cosa diversa, come dici tu, ma pur sempre viene agevolata per convenzione in caso di edilizia convenzionata con l'esenzione del costo di costruzione e con lo sconto del 60% degli oneri di urbanizzazione.